No al soccorso istruttorio per la mancata indicazione dei costi della manodopera

Anton Giulio Pietrosanti
07 Maggio 2018

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, va escluso il concorrente che non ha indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera, non essendo tale mancanza integrabile con l'istituto del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.

La questione giuridica. Con la sentenza in esame il Collegio interviene sulla questione relativa alla possibilità o meno di escludere un concorrente che abbia omesso di indicare nella propria offerta il costo della manodopera.

Il principio di diritto.Secondo il TAR, i costi della manodopera sonouna componente essenziale dell'offerta economica la cui mancata indicazione non è integrabile attraverso il soccorso istruttorio anche laddove la lex specialis di gara non abbia previsto tale specifico adempimento ed esso non sia desumibile dai modelli predisposti dalla stazione appaltante per la formulazione dell'offerta stessa.

L'inserimento di detti costi nell'offerta deriva infatti direttamente dalla legge (art. 95,co. 10,,d.lgs. n. 50/2016) e consente alla stazione appaltante di accertare se il costo del personale, nell'eventuale verifica dell'anomalia, sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ex art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016. Ad avviso del TAR, la mancata indicazione dei costi di manodopera da parte di un concorrente comporta quindi l'esclusione del concorrente stesso dalla procedura di gara.

Gli orientamenti a confronto: Tuttavia, sulla possibilità o meno di escludere un concorrente che abbia omesso di indicare nella propria offerta il costo della manodopera, il medesimo TAR ha registrato posizioni giurisprudenziali non omogenee: da un lato si è, invero, rilevato che l'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)“costituisce norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell'atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi” (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 9 marzo 2018, n. 505; TAR Umbria, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 56; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 6 febbraio 2018, n. 332) e l'eventuale omissione di tali oneri non può essere sanata con il soccorso istruttorio (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 febbraio 2018, n. 337; TAR Lazio, Latina, sez. I, 23 febbraio 2018, n. 86); dall'altro si è invece statuito che non può essere escluso un concorrente per la mera omissione, in sede di domanda di partecipazione, “di un dato relativo all'indicazione e computo dei costi di manodopera o sicurezza, ben integrabile in sede di supplemento istruttorio, laddove l'offerta non sia di per sé incompatibile” (TAR Puglia, Bari, sez. II, 7 febbraio 2018, n. 165; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 1 marzo 2018, n. 193; TAR Piemonte, sez. I, 6 febbraio 2018, n. 159).

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