Aumenta l'assegno di mantenimento se il coniuge obbligato aderisce alla voluntary disclosure

Redazione Scientifica
08 Maggio 2018

Secondo il Tribunale di Roma l'emersione di capitali detenuti all'estero senza regolare dichiarazione configura la sopravvenienza di fatto richiesta dall'art. 710 c.p.c. per valutare l'ammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione.

Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma l'aumento dell'assegno di mantenimento per sé e per i figli allegando la sopravvenienza di fatti nuovi e successivi rispetto alla separazione, indici di un miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del resistente obbligato.

A seguito della CTU disposta dal Tribunale era emerso che dopo l'omologa della separazione consensuale il ricorrente aveva aderito alla procedura di voluntary disclosure, dichiarando all'autorità tributaria l'esistenza di cospicue disponibilità mobiliari e di redditi detenuti all'estero.

La voluntary disclosure giustifica l'aumento dell'assegno di mantenimento. Il Tribunale di Roma ricorda che ogni decisione in materia di separazione assume la forma di giudicato rebus sic stantibus e quindi solo sopravvenienze fattuali tali da mutare significativamente l'assetto economico reddituale delle parti possono giustificare la successiva modifica delle condizioni di separazione con la conseguenza che fatti preesistenti alla regolamentazione pattizia della separazione stessa, non presi in considerazione in tale sede per qualsiasi motivo, non assumono alcun rilievo in tal senso.

È, tuttavia, necessario distinguere tra le ipotesi di conoscenza ovvero conoscibilità degli elementi preesistenti e le ipotesi in cui, come nel caso di specie, tali elementi non fossero a conoscenza della parte richiedente la modifica in quanto non conoscibili con l'ordinaria diligenza (perché ad esempio oggetto di occultamento da parte del coniuge).

Nella fattispecie in esame, secondo il Collegio, appare presumibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che l'odierna ricorrente non fosse in grado di conoscere con l'ordinaria diligenza le esatte disponibilità reddituali e patrimoniali del marito, occultate all'estero, sconosciute anche alle autorità tributarie e rese note solo dopo la separazione attraverso la voluntary disclosure.

Per questi motivi, il Tribunale di Roma accoglie la domanda della ricorrente e modifica l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della stessa e dei figli.

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