Dal Ministero della Giustizia chiarimenti sull'ammissione al gratuito patrocinio
08 Maggio 2018
L'art. 76, comma 4-quater, d.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) è stato recentemente modificato da due distinti testi normativi, l. 47/2017 e l. 4/2018, i quali hanno introdotto modifiche al citato articolo che si occupa delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Ministero della Giustizia con una nota del 24 aprile 2018 interviene per chiarimenti sul punto.
Con la nota del 24 aprile 2018 del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l'art. 76, comma 4-quater, d.P.R. 115/2002, come modificato dalla l. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) e, successivamente, dalla l. 4/2018 (Modifiche al codice civili, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), vengono chiarite le modifiche apportate al citato articolo con le recenti leggi. Due diverse disposizioni legislative e stesso comma. Nello specifico il primo testo legislativo (l. 47/2017) ha modificato l'art. 76 aggiungendo il comma 4-quater ai sensi del quale «il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017». Successivamente l'art. 76 citato è stato nuovamente modificato dall'altra legge (l. 4/2018) che ha inserito un nuovo comma, denominato anch'esso 4-quater secondo il quale «i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». I chiarimenti del Ministero della Giustizia. Ciò premesso il Ministero della Giustizia con la nota del 24 aprile 2018 ha chiarito che si tratta «di un mero errore redazionale e non di una abrogazione per sostituzione della disposizione più risalente, in quanto la disposizione introdotta dalla l. 4/2018 è stata indicata come “comma 4-quater” nonostante esistesse già una disposizione (di diverso tenore) così denominata introdotta dalla l. 47/2017». Infine il Ministero ha osservato che ciò è stato anche condiviso nelle banche dati normative e dall'Ufficio legislativo che è addivenuto alle medesime conclusioni, «condividendo l'utilità di una modifica legislativa che consenta la correzione dell'errore segnalato».
Fonte: Diritto e giustizia |