Interesse all’annullamento e riedizione della gara: deve essere provato, motivato e contemperato con le peculiarità della procedura

Redazione Scientifica
04 Maggio 2018

In merito ad un proprio “interesse strumentale” all'annullamento degli atti impugnati e – più in generale – della gara (nonché, per mera ipotesi teorica, alla sua riedizione), richiama...

In merito ad un proprio “interesse strumentale” all'annullamento degli atti impugnati e – più in generale – della gara (nonché, per mera ipotesi teorica, alla sua riedizione), richiama l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui in tanto un “interesse strumentale” potrebbe trovare tutela da parte del giudice amministrativo, in quanto sussistano, in concreto, delle ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta: occorre cioè aver riguardo alla possibilità concreta di vedere soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere (Cons. Stato, III, 5 febbraio 2014, n. 571).

Il criterio dell'interesse strumentale va quindi contemperato con le peculiarità della procedura di volta in volta interessata, non potendosi prescindere dalla verifica dell'esistenza di un'utilità concreta fondante la legittimazione al ricorso.

Nel ricorso deve essere chiarito e dimostrato quale effettivamente sia l'utilità concreta che si vuole perseguire con il gravame a pena di improcedibilità del ricorso stesso per difetto di interesse.

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