L’omessa allegazione di una scheda tecnica sulla descrizione dei prodotti indicati nell’offerta non legittima l’immediata esclusione del concorrente

Redazione Scientifica
02 Maggio 2018

La sentenza afferma il principio per cui l'omessa allegazione di una scheda tecnica inerente alla descrizione dei prodotti indicati nell'offerta non legittima l'immediata esclusione del concorrente...

La sentenza afferma il principio per cui l'omessa allegazione di una scheda tecnica inerente alla descrizione dei prodotti indicati nell'offerta non legittima l'immediata esclusione del concorrente pur se definitita “essenziale” dalla lex specialis, dovendosi privilegiare una lettura complessiva e sistematica dell'intera normativa di gara.

La sentenza ricorda sul punto che: i) le indicazioni della legge di gara devono essere chiare, in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai requisiti o elementi dell'offerta richiesti, anche al fine di rispettare il (residuale) criterio interpretativo della massima partecipazione alla selezione; ii) va circoscritta entro limiti di stretta ragionevolezza un'interpretazione diretta a ricavare dalle norme della legge di gara ulteriori requisiti di ammissione "nascosti" o "impliciti", facendo leva sul concetto di "essenzialità"; iii) spetta, infatti, alla sola stazione appaltante, nell'esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, delineare in modo palese (facendolo opportunamente seguire dall'indicazione specifica "a pena di inammissibilità dell'offerta") ciò che riveste natura "essenziale" per la formulazione dell'offerta, tenuto conto delle sue specifiche esigenze; iv) ciò che non rileva come requisito di ammissibilità dell'offerta (in quanto non ne costituisce elemento formale essenziale), può rilevare in sede di formulazione e gradazione del giudizio tecnico-qualitativo.

Non può essere disposta l'esclusione per mancata allegazione di una scheda tecnica descritta dei prodotti, pur se prevista dalla lex specialis, se tutti gli elaborati chiamati ad integrare la documentazione tecnica possano astrattamente concorrere, in misura equivalente, almeno sul piano formale, alla definizione ed illustrazione delle caratteristiche dei singoli prodotti e alla valutazione qualitativa e di merito circa la rispondenza e conformità ai parametri tecnici richiesti, senza che all'assenza di uno solo di tali documenti possa associarsi una valutazione di immediata incompletezza e inammissibilità dell'offerta. Ciò che si richiede è una illustrazione completa, obiettiva e attendibile, sul piano tecnico-scientifico, dei singoli dispositivi o dei loro componenti. All'astratta equivalenza descrittiva dell'ampia documentazione tecnica indicata nella lettera d'invito fa da contraltare la possibilità di una più stringente valutazione della Commissione, intesa a rilevare - in concreto e in modo motivato - la carenza di specifici elementi descrittivi e, quindi, la non rispondenza ai parametri tecnici richiesti dal capitolato; ovvero, l'inidoneità tecnico-qualitativa, l'inattendibilità o la non piena affidabilità degli specifici documenti allegati dai concorrenti in gara e, quindi, l'impossibilità di verificare, per comprovate ragioni di ordine tecnico, tutte le caratteristiche richieste a corredo dei dispositivi medici.

In tali ipotesi non ci si può limitare ad affermare, in modo assiomatico e non sufficientemente motivato, la natura essenziale delle informazioni contenute nella scheda tecnica, la non desumibilità aliunde delle caratteristiche tecniche e il conseguente impedimento, che ne sarebbe derivato alla commissione giudicatrice, di verificare puntualmente la conformità del prodotto offerto alle prescrizioni capitolari.

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