Alcoltest. La nullità per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere eccepita fino alla sentenza di primo grado
09 Maggio 2018
La Corte di cassazione, Sez. IV, con sentenza n. 18662, depositata il 2 maggio 2018, è intervenuta in merito all'utilizzabilità dell'accertamento ematico eseguito sull'imputato senza il previo avviso delle facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. Nel caso di specie, il ricorrente, imputato per aver provocato un incidente stradale in evidente stato di ebbrezza, lamentava di non essere stato avvisato in sede di prelievo ematico da parte della P.G. della facoltà di farsi assistere da un difensore. Sia il tribunale che la Corte d'appello avevano rigettato la sua eccezione di nullità, presentata nel corso della discussione del giudizio di primo grado, affermando che questa «avrebbe dovuto essere sollevata non già nei termini stabilito dall'art. 180 c.p.p., ma in quelli più stringenti di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p.». La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'imputato richiamando quanto già affermato dalle Sezioni unite, 29 gennaio gennaio 2015, n. 5396: «La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado». |