L’espulsione dal RTI di una delle mandanti non incide sul possesso dei requisiti soggettivi del raggruppamento stesso
09 Maggio 2018
Il caso. Nell'ambito di una procedura riguardante l'affidamento dell'appalto finalizzato al prolungamento della linea 1 della metropolitana di Milano, dato l'inadempimento del RTI aggiudicatario e la conseguente risoluzione del contratto la stazione appaltante avviava una procedura di interpello per scorrimento ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 163 del 2006 cui prendeva parte solo la capogruppo della seconda classificata, come impresa singola, in quanto la mandante era stata sottoposta a concordato preventivo. La stazione appaltante aggiudicava l'appalto a tale (singola) impresa, ex capogruppo del RTI. Nel ricorso la ricorrente (originariamente quarta classificata) censurava l'illegittima differenza tra il soggetto che aveva presentato l'iniziale offerta in sede di gara, rispetto alla società che aveva aderito all'interpello, aggiudicandosi, conseguentemente, la gara.
L'espulsione di una delle mandanti dal RTI non incide sul possesso dei requisiti soggettivi in capo al raggruppamento stesso. Il Tar rileva che nelle gare pubbliche tutte le imprese partecipanti ad un RTI devono possedere i requisiti di partecipazione al momento della presentazione dell'offerta, «non avendo rilievo per l'Amministrazione il recesso, avvenuto nel corso della procedura di gara, di un'impresa associata, che medio tempore li abbia persi, pur essendone in precedenza in possesso, non violando ciò il principio della par condicio tra i concorrenti». Nel caso di specie il Tar, considerata la permanenza dei requisiti soggettivi e speciali in capo alla capogruppo, ha ritenuto che l'espulsione di una delle partecipanti dal RTI non violi il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche in quanto quest'ultimo attiene piuttosto ai casi di aggiunta o sostituzione delle imprese partecipanti.
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