Può sussistere la responsabilità precontrattuale della S.A. anche prima della aggiudicazione

Nicola Posteraro
10 Maggio 2018

La responsabilità precontrattuale della S.A. può rinvenirsi anche prima che sia stata aggiudicata la gara. Essa può derivare sia da comportamenti anteriori al bando, sia da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri civilistici di correttezza e buona fede.

Nella sentenza 4 maggio 2018, n. 5, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare (oltre alle norme di diritto pubblico, la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo) le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza.

Essa ha così ricordato che la violazione delle suddette norme può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo dell'amministrato di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali (cioè «sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza»).

Il Collegio ha specificato che nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento.

In questo senso, «la responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede».

In conclusione, l'Adunanza plenaria ha affermato che affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (e, quindi, che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose); occorre, infatti:

  • che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà;
  • che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo;
  • che l'amministrato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione.

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