Soccorso istruttorio: il termine eccessivamente breve per la produzione dei documenti è illegittimo

10 Maggio 2018

Secondo il TAR, il termine di cinque giorni, concesso per la produzione della documentazione integrativa tramite soccorso istruttorio, “ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016”, inferiore a quello massimo di dieci giorni stabilito da tale norma e non previsto dal disciplinare di gara, né giustificato da particolari emergenze, è illegittimo per violazione del principio di massima partecipazione e per manifesta irragionevolezza, alla luce della integrazione richiesta e tenuto conto, altresì, che il dies quo e quello successivo erano giorni festivi, con la conseguenza che lo spazio di tempo concesso alla ditta per completare le formalità richieste è stato ridotto in modo significativo e gravoso.

Il caso. La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di evidenza pubblica, adducendo a sostegno del gravame l'illogicità e l'irragionevolezza della riduzione del termine previsto per la produzione dei documenti richiesti con il procedimento di soccorso istruttorio, “ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016”, da dieci a cinque giorni (di cui due festivi), tenuto conto della mancata previsione in tal senso del disciplinare di gara, in violazione dei principi di trasparenza, par condicio e favor partecipationis, nonché dell'assenza di una motivazione reale e concreta a giustificazione della compressione del termine.

La soluzione. Il Collegio ha evidenziato, innanzitutto, che, in materia di contratti pubblici, proprio alla luce del disposto dell'art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, il principio di massima partecipazione ormai prevale su quello di par condicio (T.A.R., Lazio, Roma, III, 6 novembre 2017, n. 11031).

Occorre sottolineare, infatti, che, “nell'espletamento delle procedure di gara, la stazione appaltante deve sempre ispirarsi al criterio della massima partecipazione, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive e formalistiche, quindi ostative alla partecipazione ed in contrasto con la regola legislativa della tassatività delle cause di esclusione” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 dicembre 2017, n. 2476).

Di conseguenza, il termine di cinque giorni, concesso per la produzione della documentazione integrativa “ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50 del 2016”, inferiore a quello massimo di dieci giorni stabilito da tale norma e non previsto dal disciplinare di gara, né giustificato da particolari emergenze, è illegittimo per violazione del principio di massima partecipazione e per manifesta irragionevolezza, alla luce della integrazione richiesta e tenuto conto, altresì, che il dies quo e quello successivo erano giorni festivi, con la conseguenza che lo spazio di tempo concesso alla ditta per completare le formalità richieste è stato ridotto in modo significativo e gravoso.

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