Tribunale di Foggia: indicazioni sul funzionamento del Portale delle Vendite Pubbliche
15 Febbraio 2018
Premessa
A partire dal 19 febbraio 2018, diventerà obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490 comma 1 c.p.c. (ovvero decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del 20 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche). Tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490 comma 1 c.p.c.. Ogni altra forma di pubblicità prevista nelle direttive di delega andrà come prima eseguita. A tal proposito si rammenta che l'art. 490, comma 1, c.p.c. prevede la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale quale unica forma di pubblicità obbligatorietà «…ogni qual volta la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia», ma occorre osservare che lo stesso art. 490, al comma 2 c.p.c. dispone per i beni mobili registrati di valore superiore ad euro 25.000,00 e in ogni caso per i beni immobili vi sia un'ulteriore forma di pubblicità obbligatoria consistente nella pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima (redatta ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c.) in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine previsto per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Pertanto la pubblicità sarà sempre obbligatoria sul Portale (ed in tal senso devono intendersi integrate tutte le deleghe conferiti ai professionisti ex art. 591-bis c.p.c.) e nei casi sopra visti (ovvero beni mobili registrati di valore superiore ad euro 25.000.00 e, per quel che interessa l'Ufficio esecuzioni immobiliari, i beni immobili), anche sui siti specializzati ed autorizzati. L'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita. Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, sono a cura del professionista delegato alla vendita. In assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola del c.d. tempus regit actum. Pertanto, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 19 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori. Ne consegue che i delegati, in previsione dell'emissione dell'avviso in detta epoca, dovranno richiedere ai creditori l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del contributo, secondo i meccanismi già previsti nella delega. Si comunichi a cura della Cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, al Consiglio Notarile di Foggia, Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili affinché diramino il presente provvedimento e dei relativi allegati ai propri iscritti. Foggia, addì 14 febbraio 2018
I Giudici dell'esecuzione Dott.ssa Filomena Mari
Dott.ssa Stefania Rignanese TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA VISTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEBBRAIO 2018 Il Direttore amministrativo Dr.ssa Angela Maria Pastore Brevi istruzioni pratiche per i professionisti delegati
Il portale delle vendite è raggiungibile al sito: https//portalevenditepubbliche.giustizia.it/ Le specifiche tecniche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home. Sempre in tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco si trova ulteriore link per il “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”. Nell'elenco “faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta. ********** Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito: - inserire la propria firma digitale; - cliccare “accedi”; - digitare il proprio PIN (password principale per CNS); - cliccare “accedi”; - specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione; - cliccare “accedi”. Si apre la pagina “ricerca inserzioni” A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare: - “duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita; - “carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione; - “pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione. ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo.
CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
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