Requisiti di ordine generale e rinuncia alla domanda di concordato preventivo

Redazione Scientifica
10 Maggio 2018

L'art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti «che si trovano in stato di...

L'art. 38, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei soggetti «che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni».

La disposizione che commina l'esclusione per carenza del requisito di ordine generale non opera dunque in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, quand'anche l'offerta sia stata presentata prima di avviare detta procedura (in termini Cons. Stato, V, 27 dicembre 2013, n. 6272; V, 11 luglio 2017, n. 3405).

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