La mancata indicazione dei costi della manodopera non comporta automaticamente l'esclusione

10 Maggio 2018

L'impresa che ha omesso di esplicitare i costi della manodopera può essere esclusa solo se, a seguito delle richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante, integri o modifichi sostanzialmente l'offerta economica dopo la sua presentazione, superando i limiti consentiti dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il caso. La ricorrente impugnava, inter alia, la sua esclusione dalla gara disposta in ragione della mancata esplicitazione, nell'offerta economica, del costo della manodopera ex art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 2016, lamentando che tale prescrizione non fosse indicata nel bando di gara come causa di esclusione.

La questione della mancata indicazione del costo della manodopera. Il TAR afferma che dall'art. 95, comma 10, non è possibile ricavare con certezza quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata indicazione dei costi della manodopera. A detta del Collegio la suddetta questione giuridica è “assimilabile” a quella della mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendale su cui si contrappongono due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un orientamento, in caso di mancata indicazione degli oneri della sicurezza, la stazione appaltante deve escludere automaticamente l'operatore dalla gara; un opposto indirizzo afferma invece che, una volta riscontrata l'omessa indicazione, la stazione appaltante deve verificare anche tramite l'attivazione del soccorso istruttorio se, nell'offerta economica presentata, siano ricompresi o meno gli oneri della manodopera o della sicurezza. Il TAR condivide quest'ultimo orientamento ritenendolo conforme alla giurisprudenza della CGUE (2 giugno 2016, C-27/15) secondo la quale i principi di trasparenza, parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso di concedere all'operatore economico di rimediare e, quindi, di adempiere, all'obbligo di indicare i suddetti oneri entro un termine stabilito dalla stazione appaltante.

Nel caso di specie pertanto «l'applicazione dei principi fissati dalla Corte di Giustizia induce a ritenere che la ricorrente avrebbe dovuto essere posta in condizione di rimediare all'esclusione, palesando in sede procedimentale il valore dei costi della manodopera». Afferma il TAR che una volta riscontrata la mancata esplicitazione dei costi della manodopera sarebbe spettato alla stazione appaltante chiedere chiarimenti all'operatore economico esercitando il soccorso istruttorio per consentirgli di colmare la lacuna nell'offerta economica. Tale adempimento – precisa il TAR - non avrebbe peraltro violato l'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 poiché nello stadio in cui si trovava, nella specie la procedura non era ancora possibile stabilire se l'omissione sottintendesse l'esistenza di una carenza essenziale dell'offerta o di una mera irregolarità formale.

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