Biotestamento: il padre dovrà ricostruire la volontà della figlia in tema di trattamenti sanitari

Redazione Scientifica
10 Maggio 2018

Il Tribunale di Modena ha nominato amministratore di sostegno il padre di una donna ricoverata in stato di totale incoscienza da diversi mesi. All'uomo spettano dunque non solo le incombenze di natura economica e fiscale, ma anche il compito di esprimere il consenso informato (o il rifiuto) in merito ai trattamenti sanitari, ricercando e ricostruendo la volontà precedentemente espressa dalla figlia.

Il caso. Il Tribunale di Modena ha dato applicazione alla recente legge sul testamento biologico (l. n. 219/2017) nominando amministratore di sostegno il padre di una donna in coma, ricoverata in rianimazione da diversi mesi. Sottolineando la rilevanza di tale condizione ai sensi dell'art. 404 c.c., il Giudice ha dunque ravvisato i presupposti per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno.

Consenso informato. Per quanto attiene all'espressione del consenso informato in tema di trattamenti medico-sanitari da parte dell'incapace, il legislatore ha recentemente dissipato ogni dubbio sulla possibilità per il rappresentante legale dell'incapace di manifestare il consenso in nome e per conto dello stesso, come peraltro già riconosciuto dalla Suprema Corte secondo la quale tale possibilità deve essere subordinata alla «condizione che venisse ricercato il suo best interest e ricercandone la volontà precedentemente da lui espressa» (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21748). L'art. 3, comma 4, l. n. 219/2017 prevede infatti che nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno anche in relazione all'assistenza medico-sanitaria, il consenso informato può essere espresso, o rifiutato, anche dall'amministratore di sostegno «tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere».
Il Tribunale di Modena giunge così, con il consenso degli altri familiari, alla nomina del padre della donna quale amministratore di sostegno attribuendo a quest'ultimo non solo gli incarichi relativi ad aspetti economici (quali la riscossione e la gestione dello stipendio/pensione) o fiscali, ma anche il compito di prestare il consenso informato o il rifiuto per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari.

*Tratto da www.dirittoegiustizia.it

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