Importanti precisazioni del CdS sulla disciplina applicabile ai contratti attivi e ai contratti di acquisto o locazione di immobili da parte della P.A.

11 Maggio 2018

Su richiesta dell'ANAC, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere consultivo «in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel testo modificato dall'art. 5, d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56».

Su richiesta dell'ANAC, la Commissione speciale del Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere consultivo «in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel testo modificato dall'art. 5, d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56».

In risposta al suddetto quesito il Parere ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, letto in combinato disposto con l'art. 17, lett. a), comporta che in riferimento ai contratti “aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni” vanno rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” previsti dall'art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice; conseguentemente la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 213 del codice.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.