Sulla legittimazione a ricorrere dell'AGCM (il caso dell'affidamento diretto al Cineca)
30 Aprile 2018
Sono manifestamente infondate le eccezioni in cui si lamenta il contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., anche sotto il profilo del carattere non arbitrario della scelta del legislatore di consentire ad una Autorità indipendente di impugnare gli atti lesivi degli interessi alla cui cura l'Autorità stessa è preposta. L'ACGM in base all'art. 21 bis l. 287/1990 è legittimata ad impugnare atti amministrativi con la connessa applicazione degli ordinari principi processuali, sicché non vi sono ragioni per individuare il decorso del relativo termine di decadenza secondo regole diverse da quelle fissate dall'art. 41, comma 2, del c.p.a. e in particolare secondo modalità che renderebbero, se non impossibile, certo molto più difficoltoso l'esercitarlo.
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