Illegittima l'esclusione delle società del costituendo RTI che abbiano presentato un mero “doppione” dell'offerta tecnica

Esper Tedeschi
14 Maggio 2018

È illegittima l'esclusione da una gara di appalto, in pretesa violazione del principio di unicità dell'offerta di cui all'art. 32, co. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 di un costituendo RTI in ragione della compilazione di due distinti moduli per l'offerta tecnica, uno per ciascuna società del costituendo RTI, quando l'offerta tecnica è chiaramente riferibile a un unico soggetto, ossia il Raggruppamento temporaneo d'impresa, anche se formalmente presentata su due moduli distinti, uno per ciascun partecipante al predetto Raggruppamento.

Il caso. La controversia, venuta in decisione innanzi al T.A.R. per la Lombardia, Milano, trae origine da una gara indetta dal Consorzio Recuperi Energetici (CORE S.p.A.) per l'affidamento del “servizio triennale di analisi chimiche per l'attivazione del piano di monitoraggio AIA n. 14008 del 29/12/2016 e verifiche ambientali e di processo nel termovalorizzatore di Sesto San Giovanni (anni 2018/2019/2020)”.

Le società ricorrenti partecipavano alla gara costituendo un RTI, venendo tuttavia escluse dall'appalto per aver compilato due distinti moduli per l'offerta tecnica – pur se inseriti all'interno di un unico plico nella busta “Documentazione Amministrativa” – uno per ciascuna società del RTI, in violazione, a mente della commissione di gara, del principio di unicità dell'offerta di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, come ribadito anche nello stesso bando di gara.

Le società ricorrenti, conseguentemente, impugnavano il provvedimento d'esclusione, nonché la risposta del R.U.P. ai chiarimenti del costituendo RTI, nella misura in cui dovesse essere interpretata nel senso di imporre la presentazione di un solo modulo per l'offerta tecnica in caso di partecipazione di un RTI, chiedendo, altresì, la riammissione del costituendo RTI alla gara.

Non c'è violazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 in caso di riferibilità dell'offerta a un unico soggetto.

Le società ricorrenti contestavano la legittimità dei provvedimenti impugnati sotto molteplici profili, primi fra tutti la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 oltre che della disposizione del bando di gara che prevedeva l'esclusione delle offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il T.A.R., nell'accogliere il suddetto ricorso, osserva che, nonostante l'art. 32, co. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 disponga che “ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta”, sancendo il principio di unicità dell'offerta, che discende da quello di par condicio dei concorrenti, nella fattispecie in questione l'offerta tecnica presentata dal costituendo RTI deve essere considerata unica.

Essa sarebbe riferibile, infatti, a un unico soggetto, ossia il costituendo RTI, pur se formalmente presentata su due modelli distinti, uno per ciascuna società partecipante al Raggruppamento.

Inoltre, dalla documentazione allegata, rileva il giudice, risulta che entrambe le ricorrenti abbiano manifestato la stessa e identica volontà di partecipare alla gara indetta dal Consorzio nella forma del costituendo RTI: in particolare, le società ricorrenti hanno prodotto una dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co. 8 del d.lgs. n. 50 del 2016, con cui si impegnavano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo mandataria.

Peraltro, osserva il T.A.R., la fattispecie che è stata causa di esclusione dalla gara non era ricompresa nell'ambito di quelle regolate dalla disposizione normativa della lex specialis.