Servizio portabagagli nelle aree portuali

Redazione Scientifica
04 Maggio 2018

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), della legge n. 84/1994, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 232/2017, deve ritenersi che il servizio di portabagagli rientri nelle «attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli...

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c), della legge n. 84/1994, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 232/2017, deve ritenersi che il servizio di portabagagli rientri nelle «attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1», il cui affidamento e controllo spetta tuttora, per legge, all'Autorità di Sistema Portuale; non trattandosi di un servizio liberalizzato, va pertanto affidato mediante procedura di evidenza pubblica. Non può essere applicata a detta tipologia di servizio la normativa liberalizzante del D. Lgs. n. 18/1999, che si riferisce esclusivamente ai servizi handling nelle aree aeroportuali

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