Scostamento del costo del lavoro dalle tabelle ministeriali ed attività dei volontari

Redazione Scientifica
15 Maggio 2018

Se lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, non può comportare, di regola e di per sé, un...

Se lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, non può comportare, di regola e di per sé, un giudizio di inattendibilità - esso è, tuttavia, rivelatore di inattendibilità e anti-economicità se sia consistente e rilevante, riscontrandosi, cioè, una divergenza quantitativamente significativa.

Richiama Cons. St., Sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912, secondo cui la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione più approfondita laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione (con ulteriore richiamo a Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5450).

L'impiego di soci volontari non retribuiti non implica di per sé una non rispondenza agli obiettivi di qualità del servizio esigibili dalla stazione appaltante, purché si tratti di un contributo “marginale” nell'economia complessiva del servizio (nel caso di cui alla sentenza 12 marzo 2012, n. 1369 della V Sezione meno del 5%: 20 ore su 586 totali).

Richiama Cons. St., Sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4912, secondo cui la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un particolare onere motivazionale, mentre è richiesta una motivazione più approfondita laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione (con ulteriore richiamo a Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5450).

L'impiego di soci volontari non retribuiti non implica di per sé una non rispondenza agli obiettivi di qualità del servizio esigibili dalla stazione appaltante, purché si tratti di un contributo “marginale” nell'economia complessiva del servizio (nel caso di cui alla sentenza 12 marzo 2012, n. 1369 della V Sezione meno del 5%: 20 ore su 586 totali).

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