Lesioni di lieve entità: conflitto tra i criteri liquidatori previsti dal riformato art. 139 cod. ass. e quelli del D.M. 17 luglio 2017
16 Maggio 2018
Massima
La liquidazione del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, deve essere effettuata alla luce dei parametri monetari indicati nel D.M. 17 luglio 2017 e non sulla base di quelli previsti dal riformato art. 139 cod. ass. in quanto quest'ultimi devono essere considerati frutto di una mera svista tecnica. Il caso
Milano un uomo, in prossimità dell'incrocio tra due vie, veniva investito da un motociclo durante l'attraversamento della carreggiata, in data 8 febbraio 2010. Nonostante il mancato utilizzo delle apposite strisce pedonali presenti nelle vicinanze, il giudice attribuiva al conducente del veicolo l'80% della responsabilità del sinistro sulla base delle considerazioni secondo cui la condotta del pedone era priva delle caratteristiche di repentinità ed imprevedibilità, mentre quella del guidatore era caratterizzata da negligenza dovuta all'eccessiva velocità mantenuta nei pressi dell'incrocio. L'esperita consulenza medica legale, condivisa dal giudicante, accertava una riduzione permanente del 4% dell'integrità psicofisica del danneggiato, nonché un'inabilità temporanea dello stesso di 2 giorni al 100%, di 10 giorni al 75%, di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al 25%. Alla luce di quanto sopra, il giudice, rilevata l'impossibilità di liquidare il danno non patrimoniale secondo i parametri liquidatori di cui alle cd. Tabelle di Milano in quanto trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dall'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 (sinistro stradale con lesioni permanenti inferiori al 9%), quantificava il nocumento sofferto utilizzando i valori monetari indicati nel D.M. 17 luglio 2017 e non quelli previsti dalla predetta disposizione normativa La questione
La questione in esame è la seguente: il risarcimento del pregiudizio all'integrità psicofisica per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, deve essere effettuato alla luce dei valori monetari indicati dall'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 (euro 795,91 per il primo punto percentuale di invalidità ed euro 39,37 per un giorno di inabilità assoluta) ovvero sulla base di quelli previsti dal D.M. 17 luglio 2017 (euro 803,79 per il primo punto percentuale di invalidità ed euro 46,88 per un giorno di inabilità assoluta)? Le soluzioni giuridiche
Al fine di meglio comprendere la pronuncia in commento, è necessario ricostruire brevemente il contesto normativo di riferimento, precisando i criteri risarcitori previsti per la liquidazione del pregiudizio all'integrità psicofisica per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti. Ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, antecedentemente alla riforma operata dalla l. n. 124 del 4 agosto 2017, il danno biologico permanente causalmente riconducibile ai postumi da lesione pari o inferiore al 9% era ristorato con un importo monetario inversamente proporzionale all'età del danneggiato e direttamente proporzionale al punto di invalidità subito, secondo il procedimento algebrico previsto dal comma 6 della stessa disposizione normativa. Il parametro di riferimento attraverso cui compiere la predetta operazione era rappresentato dalla somma di euro 674,78, corrispondente all'importo relativo al valore del primo punto percentuale di invalidità. La stessa previsione legislativa individuava in euro 39,37 l'ammontare liquidabile per il pregiudizio derivante da un giorno di inabilità assoluta. I valori monetari di cui in precedenza, alla luce del comma 5 dell'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, dovevano, poi, essere «aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat». Conformemente a tale disposizione normativa, sono stati emanati plurimi decreti ministeriali, i quali hanno progressivamente innalzato i parametri risarcitori fino a quantificarli, con il D.M. 17 luglio 2017, in euro 803,79 per l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità ed in euro 46,88 per quello relativo ad un giorno di inabilità assoluta. In questo contesto di riferimento, è stata emanata la l. n. 124 del 4 agosto 2017, la quale, modificando direttamente l'art. 139 cod. ass., ha statuito che l'importo relativo al valore del primo punto percentuale di invalidità è pari ad euro 795,91 mentre quello concernente ad un giorno di inabilità assoluta corrisponde ad euro 39,37. La sentenza del Tribunale di Milano in commento, emessa il giorno 1 gennaio 2017, si innesta in un panorama giurisprudenziale ancora privo di orientamenti in tema di individuazione del parametro liquidatorio utilizzabile ed afferma l'applicabilità di quello previsto nel D.M. 17 luglio 2017. Nello specifico, il giudice, nonostante abbia ritenuto che il riformato art. 139 cod. ass., entrato in vigore il 29 agosto 2017, sia una disposizione normativa di rango superiore rispetto alla norma di fonte governativa, essa non può trovare applicazione in quanto l'indice numerico riportato deve essere considerato un mero errore materiale del Legislatore. La motivazione sul punto è così formulata: «il fatto che l'importo per l'invalidità temporanea sia stato lasciato invariato rispetto al 2005 (ma che ne sia prevista la rivalutazione annuale periodica), autorizza a pensare che il legislatore abbia inteso riconfermare il medesimo modello normativo in vigore, cosicché l'indicazione del punto base per il danno biologico permanente sia stato frutto di una svista di carattere tecnico (per aver proceduto già ad una parziale rivalutazione ISTAT rimessa invece secondo lo schema originario al periodico DM)». Invero, la tesi favorevole alla soluzione abbracciata dal Tribunale di Milano poggia sull'ulteriore considerazione (D.SPERA, L'art. 139 Codice delle Assicurazioni sostituito dalla Legge Concorrenza: il gran pasticcio dei valori monetari, in Ridare.it) secondo cui l'utilizzo dei criteri risarcitori di cui alla l. n. 124 del 4 agosto 2017, potendo generare dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., dovrebbe spingere l'operatore del diritto, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, ad applicare comunque i valori monetari previsti dal D.M. 17 luglio 2017. Infatti, secondo tale indirizzo, l'utilizzo dei criteri risarcitori previsti dalla riforma non sarebbe possibile in quanto, in assenza di qualsivoglia ragionevole giustificazione, i medesimi pregiudizi all'integrità psicofisica sarebbero ristorati differentemente in considerazione dell'epoca di verificazione fatto, senza tenere in considerazione il progressivo aumento del costo della vita e l'intentio legislatoris, così come emerge dall'iter parlamentare antecedente all'intervento legislativo. Dato atto della novità della questione affrontata, non essendo state individuate pronunce di merito volte a sostenere l'applicabilità dei parametri liquidatori prescritti dal riformato art. 139 cod. ass., si rimanda al paragrafo seguente per le considerazioni dell'autore sul punto. Osservazioni
Ritiene lo scrivente che la sentenza del Tribunale di Milano, benché meritevole di apprezzamento per aver evidenziato una possibile incoerenza sistemica, non possa essere condivisa. Nello specifico, l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale prescrive espressamente che «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato». Alla luce dell'ordine con cui i diversi criteri esegetici sono disciplinati dalla suddetta previsione normativa, l'interpretazione letterale rappresenta la regola ermeneutica privilegiata dal Legislatore sicché, in presenza di un significato lessicale chiaro ed univoco, non è consentito all'interprete l'utilizzazione di altre via di ricerca (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. 5 luglio 1982 n. 4000). Ora, è indubbio che un numero contenuto in una norma abbia un solo significato possibile sicché esso deve essere utilizzato così come risulta ictu oculi, non potendo seguirsi neppure l'interpretazione secondo l'intentio legislatoris (cd. interpretazione teleologica) poiché, ai sensi del predetto art. 12 disp. l. in gen., anche la ricerca dell'effettiva mens legis costituisce un criterio sussidiario che presuppone comunque l'esistenza di un elemento oscuro. Ciò detto, la sola ipotesi in cui l'interprete può discostarsi da quel dato letterale è rappresentata dal contrasto con una disposizione comunitaria, il quale si risolve disapplicando la statuizione interna. Nel caso di specie, è pacifico che non ci si trovi al cospetto dell'ipotesi sopra contemplata in quanto, da un lato, l'utilizzo dei criteri risarcitori di cui all'art. 139 cod. ass. in sostituzione di quelli di cui al D.M. 17 luglio 2017 non dà luogo ad alcuna violazione dei principi sovranazionali in tema di pienezza ed effettività del risarcimento e, dall'altro, nessuna fonte normativa dell'Unione Europea disciplina o individua criteri di quantificazione del pregiudizio non patrimoniale. Dato atto dell'insussistenza di una violazione comunitaria, l'unico procedimento attraverso il quale emendare ovvero abolire la disposizione normativa in commento è rappresentato dall'incidente di costituzionalità, i cui presupposti sostanziali, nel caso di specie, non possono però ritenersi integrati. Infatti, affinché si possa ravvisare la violazione dell'art. 3 Cost., da taluni prospettata, è necessario riconoscere la sussistenza di un irragionevole diverso trattamento in relazione a situazioni uguali. Ebbene, nel caso in esame, si ricorda che il risarcimento del pregiudizio all'integrità psicofisica rappresenta un ristoro per equivalente su base equitativa dove l'individuazione del quantum risarcitorio, nell'impossibilità di attribuire un valore oggettivo al bene salute, è rimessa alla sensibilità sociale nel contesto storico di riferimento di cui la legge è la principale manifestazione. Ora, la modesta riduzione della posta risarcitoria operata dalla l. n. 124 del 4 agosto 2017, non andando a compromettere l'effettività della tutela, non può dirsi ingiustificata solo perché non coerente con i dati dei precedenti D.M. ma anzi può essere l'espressione di una diversa percezione collettiva del tema risarcitorio, invero più conforme ai risultati raggiunti in argomento negli altri Stati Comunitari in cui le somme liquidate per pregiudizi analoghi sono generalmente più contenute. Si evidenzia, inoltre, che qualora si ritenesse condivisibile la pronuncia in commento, si correrebbe il rischio di legittimare un orientamento secondo cui il giudice avrebbe il potere di valutare quale elemento della norma sia frutto di una “svista” e quale invece sia manifestazione della volontà collettiva; cosa che, in una prospettiva di larga scala, sarebbe potenzialmente inidonea ad assicurare la certezza del diritto nonché a garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri dello Stato. In ultimo, in riferimento alla successione di leggi nel tempo, l'applicabilità dei valori monetari di cui all'art. 139 cod. ass. non pone problematicità in ordine al quantum risarcitorio liquidabile per i danni causalmente riconducibili a lesioni precedenti all'entrata in vigore della riforma del 4 agosto 2017 in quanto il pregiudizio all'integrità psicofisica, costituendo un debito di valore, deve essere risarcito secondo i valori monetari correnti alla data della liquidazione giudiziale; valori monetari correnti che corrispondono ai dati previsti dallo stesso art. 139 cod. ass. così come riformato. |