L’omessa specificazione dei costi della manodopera nell’offerta del concorrente non vale di per sé a determinare l’esclusione dello stesso dalla gara

Redazione Scientifica
16 Maggio 2018

Anche in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, la semplice omessa specificazione dei costi della manodopera, nell'offerta economica di un concorrente, non vale di per sé a determinare l'esclusione...

Anche in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, la semplice omessa specificazione dei costi della manodopera, nell'offerta economica di un concorrente, non vale di per sé a determinare l'esclusione di quest'ultimo dalla gara, tanto più ove non siano adombrati dubbi sulla congruità dell'offerta stessa. Detta soluzione merita di essere considerata come la più rispondente non solo al principio di affidamento (riconducibile alla mancata espressa previsione di un obbligo di tale genere nella lex specialis di gara) ma anche al principio, di indiscusso carattere generale, di parità di trattamento che - come più volte affermato anche dalla Corte di Giustizia Europea – impone di eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell'Amministrazione mediante, tra l'altro, l'assoluto rispetto dell'obbligo di trasparenza, il quale non può prescindere e, anzi, richiede la formulazione chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri di “tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione…. così da permettere, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e d'interpretarle nello stesso modo e, dall'altro, all'amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto”; sicchè – nell'ipotesi in cui “una condizione per la partecipazione alla procedura, a pena di esclusione da quest'ultima, non sia espressamente prevista dai documenti dell'appalto e possa essere identificata solo con un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale - l'Amministrazione aggiudicatrice può” ben “accordare all'offerente” un termine sufficiente per “regolarizzare la sua omissione”.

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