Bando suddiviso in lotti costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione di tante gare per ognuna delle quale vi è un’autonoma procedura

Redazione Scientifica
16 Maggio 2018

Ai sensi del comma 11 bis dell'art. 120 c.p.a. “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso...

Ai sensi del comma 11 bis dell'art. 120 c.p.a. “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”. Tale norma, introdotta dall'art. 204, comma 1, lett. i), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha in effetti codificato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 449; id., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241), secondo cui l'ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.

Il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale.

Il bando di gara, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura, che si conclude con un'aggiudicazione.

Ciò ricorre nel caso di una serie di circostanze quali: a) le concorrenti, che volevano partecipare alla procedura di più di un lotto, dovevano presentare buste separate, ciascuna con la relativa offerta economica e tecnica; b) i requisiti richiesti dal Capitolato speciale non sono eguali per tutti i lotti; c) gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica non sono eguali per tutti i lotti; d) il Capitolato speciale elenca diversi servizi oggetto dell'affidamento di ogni lotto; e) le offerte presentate per ciascun lotto sono diverse tra loro; f) i contratti collettivi applicati al personale impegnato nei quattro lotti non sono gli stessi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.