È legittima l'esclusione dell'operatore economico che abbia presentato due offerte recanti prezzi diversi

16 Maggio 2018

La violazione del divieto di presentare più di un'offerta comporta necessariamente l'esclusione dell'operatore economico. Alla stazione appaltante non è data facoltà di scegliere quale delle offerte presentate ammettere in gara e ciò vale ancor di più quando, a seconda di tale scelta, muterebbe la posizione in graduatoria dei controinteressati.

La vicenda. Una stazione appaltante pubblicava un bando di gara volto ad affidare la fornitura in noleggio di macchinari. Alla procedura partecipava la società ricorrente che presentava alla stazione appaltante due offerte recanti prezzi diversi tra di loro. Per tale ragione, l'amministrazione adottava un provvedimento di esclusione nei confronti dell'operatore economico. Quest'ultimo presentava ricorso avverso la disposta esclusione censurando l'operato della Commissione di gara per la mancata considerazione di una delle due offerte.

La soluzione giuridica. Il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante. La sentenza afferma che la presentazione di due offerte recanti prezzi diversi tra di loro da parte di uno stesso concorrente viola l'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”. Secondo il TAR, la predetta disposizione è posta, evidentemente, a presidio della serietà dell'offerta, che deve essere tenuta ferma per un dato periodo di tempo. Per tale ragione, si deve ritenere che non è data alla stazione appaltante la possibilità di scegliere quale delle due offerte presentate ammettere in gara. Tale affermazione – sostiene il Collegio – vale ancor di più quando, a seconda della scelta dell'una o dell'altra offerta riconducibile al medesimo concorrente, muterebbe la posizione in graduatoria dei controinteressati. Per i motivi suesposti, il Collegio conclude che la violazione del divieto di presentare più di un'offerta di cui all'art. 32, comma 4, del Codice comporta necessariamente l'esclusione dell'operatore economico.

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