Tribunale di Pescara: pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
15 Febbraio 2018
Premessa
I Giudici delle esecuzioni e delegati alle procedure concorsuali attualmente in servizio presso l'intestato Tribunale, preso atto che, in data 20 Gennaio 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 16 il Provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 12 gennaio 2018 — Provvedimento di adozione delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche; con la presente forniscono le seguenti prescrizioni ai custodi e professionisti delegati alle vendite, ai curatori fallimentari, ai liquidatori ed ai commissionari ai sensi dell'art. 161-quater disp. att. c.p.c.. Per gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018 è obbligatorio l'inserimento dell'avviso sul portale delle vendite pubbliche per tutte le procedure in corso. L'onere pubblicitario prescritto si aggiunge alle forme di pubblicità già contenute nell'ordinanza di vendita o nel programma di liquidazione. Ogni altra forma di pubblicità disposta nelle direttive di delega e inserita nel programma di liquidazione deve essere eseguita secondo quanto già previsto, ma solo dopo l'esecuzione della pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche, che costituisce un passaggio obbligato. La pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori. L'omessa pubblicazione per causa imputabile al creditore procedente e/o intervenuto comporta la sanzione della estinzione del processo esecutivo ex art. 631-bis c.p.c.. Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, sono a cura del professionista ma, operativamente: 1) per le procedure concorsuali potrà procedere alla pubblicazione oltre al curatore o al liquidatore anche il commissionario ove la nomina sia stata comunicata e quindi inserita in SIECIC; 2) per le procedure esecutive potrà procedere, oltre al delegato alla vendita e al commissionario, anche il custode, inserito come tale in SIECIC. Il professionista curerà la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche (di seguito PVP) secondo le seguenti prescrizioni.
1) Spese Il soggetto che cura l'adempimento pubblicitario dovrà versare, in via preliminare, il contributo di cui all'art. 18-bis T.U. n. 115/2002. Il pagamento andrà effettuato nella sezione pagamenti telematici del Portale Servizi Telematici del Ministero raggiungibile dal sito http//pst.giustizia.it/PST/. In caso di ammissione al gratuito patrocinio il professionista trasmetterà contestualmente alla richiesta di pubblicazione il provvedimento di ammissione (delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o provvedimento del G.D.). In caso di pluralità di lotti o di pluralità di esperimenti di vendita, ove necessario, i professionisti potranno chiedere al giudice un incremento del fondo spese.
2) Contenuto della pubblicazione Il professionista incaricato della pubblicazione, dopo aver effettuato l'accesso al portale nell'area riservata, dovrà digitare i dati identificativi della procedura ed inserire gli atti che intende pubblicare. Sul PVP dovranno essere inseriti i seguenti atti previa epurazione secondo le indicazioni contenute nell'art. 1.8.7 delle specifiche tecniche del PVP:
3) Termini per la pubblicazione Il professionista incaricato della pubblicità dovrà procedere all'inserimento dei dati e documenti sopra indicati tendenzialmente almeno settanta giorni prima della data fissata per la vendita. Il professionista avrà cura di eseguire la pubblicazione sul PVP e contestualmente di chiedere pubblicità ai siti privati integrando, con i relativi documenti, il flusso proveniente dal PVP e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurare il coordinamento temporale tra tali due forme di pubblicità. In particolare, si sottolinea come il PVP abbia anche una funzione di monitoraggio dei tempi di pubblicità sui siti privati.
4) Certificazione Il professionista incaricato della pubblicità, il giorno prima di quello fissato per la vendita, procederà a scaricare dal portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP. Per tutte le informazioni indispensabili per la pubblicazione occorre far riferimento alle SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE, reperibili sul sito del Portale Vendite Pubbliche al seguente indirizzo https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/documents/e6318595d9028559b99b2965a7de.pdf
MANDANO Alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari ed alla Cancelleria Fallimentare di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini professionali dei Notai, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Pescara affinché ne curino la massima diffusione presso i rispettivi iscritti. Il presente provvedimento sarà sempre a cura delle cancellerie pubblicato sui siti www.procedure.it, www.fallimentipescara.com e su quello del Tribunale di Pescara. Pescara 15 febbraio 2018 I giudici dell'esecuzione Domenico Capezzera Valeria Battista Federica Colantonio
N.B. di seguito si riportano brevi istruzioni pratiche, nonché la normativa di riferimento Brevi istruzioni pratiche per i professionisti
Il portale delle vendite è raggiungibile al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/ Le specifiche tecniche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home. sempre in tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”. sempre nell'elenco ”faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito: - inserire la propria firma digitale; - cliccare ”accedi”; - digitare il proprio PIN (password principale per CNS); - cliccare “accedi”; - specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione; - cliccare “accedi”.
Si apre la pagina “ricerca inserzioni” A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante "conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare: “duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori lotti in vendita; “carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione, acquisibile in formato .xml dall'archivio pagamenti telematici del Portale Servizi Telematici del Ministero; “pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione. ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo.
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