L’impegno dell’ausiliaria non si deve limitare a dichiarazioni di carattere “cartolare e astratto”

Redazione Scientifica
16 Maggio 2018

Il contratto di avvalimento, di cui all'art. 49, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in vigore al momento dello svolgimento della procedura in esame), consente ad un operatore, che sia privo di elementi...

Il contratto di avvalimento, di cui all'art. 49, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in vigore al momento dello svolgimento della procedura in esame), consente ad un operatore, che sia privo di elementi esperenziali o requisiti economici, di partecipare alle procedure di gara e, d'altra parte, garantisce adeguatamente l'Amministrazione, sia nella fase genetica, potendo verificare documentalmente l'effettività dell'impegno dell'ausiliaria, sia nella fase esecutiva, condividendo ausiliata ed ausiliaria la responsabilità nell'esecuzione dell'appalto (comma 4 dell'art. 49 cit.: “Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”).

Proprio in considerazione della ratio sottesa a tale contratto, ai fini della sua validità, è necessario che l'impegno assunto dall'ausiliaria non si limiti a dichiarazioni di carattere meramente “cartolare e astratto”, ma deve necessariamente risolversi nella concreta messa a disposizione delle necessarie risorse e dell'apparato organizzativo (Cons. St., A.P., 4 novembre 2016, n. 23; id., sez. V, 22 gennaio 2015, n. 275; id. 23 ottobre 2014, n. 5244).

Si tratta, del resto, di contenuti la cui pregnanza e vincolatività vengono oggi confermati dall'art. 89, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria”.

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