In caso di precedenti servizi svolti insieme ad altri professionisti il requisito sussiste per la quota imputabile a chi intenda spenderlo in altra gara

Redazione Scientifica
17 Maggio 2018

In caso di precedenti servizi ex art. 263, comma 2, d.P.R. 207 del 2010 svolti congiuntamente ad altri professionisti, il requisito sussiste solo per la quota di esecuzione imputabile a chi intenda...

In caso di precedenti servizi ex art. 263, comma 2, d.P.R. 207 del 2010 svolti congiuntamente ad altri professionisti, il requisito sussiste solo per la quota di esecuzione imputabile a chi intenda spenderlo per partecipare ad altra gara, che è onere dell'offerente dimostrare documentalmente non essendo possibile evincere astrattamente percentuali di quote di attività basate su mere presunzioni.

Non è utilizzabile e spedibile come requisito un progetto che nella procedura in cui era stato presentato risulta sì valutato dalla commissione di gara ma non aggiudicato, laddove l'art. 263, comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 richiede che, per valere ai fini curriculari, il progetto deve essere “iniziato, ultimato ed approvato” nel decennio o nel quinquennio la data di pubblicazione del bando.

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