Pubblicato l'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 2 in materia di Offerta economicamente più vantaggiosa

Luigi Seccia
17 Maggio 2018

Con la delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la formulazione definitiva dell'aggiornamento delle Linee Guida n. 2 alle disposizioni recate dal c.d. “decreto correttivo” del Codice dei contratti pubblici.

Con la delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la formulazione definitiva dell'aggiornamento delle Linee Guida n. 2 alle disposizioni recate dal c.d. “decreto correttivo” del Codice dei contratti pubblici.

Tale aggiornamento – si ricorderà (v. Pubblicato il parere del Consiglio di Stato sull'aggiornamento delle Linee Guida ANAC n. 2) – ha seguito un iter parzialmente diverso da quello abitualmente utilizzato dall'Autorità, che, per la peculiare natura delle modifiche apportate in sede di aggiornamento (considerate prive di “carattere novativo” perché predisposte esclusivamente per recepire le novità introdotte dal “decreto correttivo” del Codice dei contratti pubblici), non ha sottoposto la versione provvisoria del testo alla consultazione pubblica degli stakeholders ma esclusivamente a quella del Consiglio di Stato.

Da segnalare che – nonostante il parere (favorevole) del Consiglio di Stato avesse sollecitato l'Autorità a non limitarsi a recepire le modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento e ad estendere l'ambito dell'atto di regolazione ad obiettivi più ampi, fornendo, previo espletamento della verifica di impatto della regolazione (VIR), indicazioni che potessero essere utili ad orientare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell'adozione delle scelte più complesse in tema di OEPV – l'impostazione del testo definitivo delle Linee Guida coincide pienamente con quella del testo già provvisoriamente predisposto dall'ANAC. Si legge al riguardo nella Relazione Illustrativa che l'Autorità, pur ritenendo condivisibili le osservazioni del Consiglio di Stato, non ha considerato prioritario l'espletamento della VIR sulle Linee Guida n. 2, data la loro natura non vincolante, ed ha demandato a successivi atti di regolazione l'approfondimento dei temi specifici prospettati dal Consiglio di Stato (modalità di scelta del criterio di aggiudicazione nei casi in cui non vi siano dei vincoli normativi e scelta degli elementi di valutazione delle offerte tecniche nelle procedure di gara indette sulla base del progetto esecutivo).

L'Autorità ha proceduto dunque al mero recepimento delle novità introdotte dal decreto correttivo, apportando al testo originario delle Linee Guida le seguenti modifiche (elencate per comodità nella Relazione illustrativa):

  • revisione delle ipotesi generali di utilizzo del criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 3. Codice appalti);
  • revisione dei casi di utilizzo facoltativo del criterio del minor prezzo, così come modificati dal decreto correttivo (art. 95, comma 4, Codice appalti);
  • ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali (artt. 142, 144 Codice appalti) e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale (artt. 183, 187, 188, 195 Codice appalti);
  • richiamo del limite del 30% alla componente economica dell'offerta (art. 95, comma 10-bis, Codice appalti);
  • inserimento della previsione che impedisce la valutazione di opere aggiuntive sotto forma di varianti migliorative in fase di offerta (art. 95, comma 14-bis, Codice appalti), fornendo al riguardo una esplicitazione della ratio sottesa alla norma.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.