La sentenza di rettificazione di sesso comporta l'automatico scioglimento del vincolo coniugale?
18 Maggio 2018
Massima
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina come automatica conseguenza, in assenza della dichiarazione congiunta delle parti di volere costituire una unione civile, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente relativa annotazione sull'atto di matrimonio. Il caso
Tizio e Caia contraggono matrimonio e dalla loro unione nascono due figli. Successivamente, Tizio ottiene la rettificazione di attribuzione di sesso e nome femminili (in luogo di quelli maschili) e la relativa sentenza, una volta passata in giudicato, viene annotata sull'atto di matrimonio. Tizio e Caia propongono ricorso congiunto di divorzio per la regolamentazione delle questioni relative ai figli e ai loro rapporti patrimoniali. Il Tribunale di Milano accoglie le domande congiunte delle parti, evidenziando che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di Tizio ha comportato, quale effetto automatico conseguente al suo passaggio in giudicato, lo scioglimento del vincolo matrimoniale e che la regolamentazione congiunta delle questioni relative ai figli e agli aspetti economici soggiace al rito camerale del divorzio congiunto di cui all'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970. La questione
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso comporta in automatico lo scioglimento del vincolo matrimoniale o il coniuge interessato è tenuto a instaurare il procedimento di divorzio per la caducazione del matrimonio? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso congiunto proposto da due ex coniugi, ai sensi dell'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, per la regolamentazione delle questioni relative alla prole e dei loro rapporti economici, una volta passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno di essi. Il Tribunale illustra l'iter giurisprudenziale e normativo che ha coinvolto l'art. 4 l. n. 164/1982 e il successivo art. 7, l. 6 marzo 1987, n. 74 e afferma che, a seguito dell'entrata in vigore dalla l. n. 76/2016 sulle unioni civili e del successivo d.lgs. n. 5/2017, può pacificamente affermarsi che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina come automatica conseguenza, senza necessità di ulteriore domanda, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione sull'atto di matrimonio. Il Tribunale precisa che ai sensi delle citate disposizioni resta ferma la facoltà degli ex coniugi, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, sino alla precisazione delle conclusioni, di manifestare la volontà di costituire una unione civile, ai sensi degli artt. 1, comma 27, l. n. 76/2016 e 31, comma 4-bis, d.lgs. n. 150/2011 come integrato dal d.lgs. n. 5/2017. Nel caso di specie, osserva il Tribunale che gli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sono venuti meno per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno di essi, quale conseguenza automatica di detta pronuncia, senza che sia necessario alcun ulteriore accertamento o statuizioni sul punto. Una volta sciolto il vincolo matrimoniale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, secondo la pronuncia in commento la regolamentazione degli aspetti relativi ai figli e ai rapporti economici e patrimoniali fra gli ex coniugi, conseguenti alla caducazione del matrimonio soggiace alla disciplina del divorzio congiunto di cui all'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, ove gli ex coniugi abbiano raggiunto un accordo su tale regolamentazione. Il giudizio di divorzio risulta, dunque, deputato alla sola regolamentazione degli aspetti conseguenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Osservazioni
La legge 14 aprile 1982 n. 164 consente alla persona di ottenere la rettificazione legale in seguito al mutamento di sesso. È pacifico che dopo tale rettifica la persona possa contrarre matrimonio con un'altra del proprio sesso biologico. L'aspetto problematico riguarda, invece, la regolamentazione del matrimonio precedentemente contratto. L'art. 4 l. n. 164/1982 dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso “provoca” lo scioglimento del matrimonio, aggiungendo che «si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni». Tale disposizione è stata oggetto di un vivo dibattito in dottrina sulle modalità di tale scioglimento: se esso sia un effetto automatico della sentenza di rettificazione, come sembra suggerito dall'utilizzo del verbo “provoca” o, al contrario, se sia un effetto conseguente all'instaurazione del procedimento di divorzio, a cura dei coniuge interessato, come può desumersi dal rimando alla relativa disciplina. Tale dibattito non è venuto meno neppure con l'introduzione dell'art. 7, l. 6 marzo 1987, n. 74, che, come noto, ha previsto, quale nuova causa di scioglimento del vincolo su istanza di uno dei due coniugi, senza necessità di previa separazione, l'ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Tale disposizione non ha tuttavia risolto in maniera definitiva la questione sugli effetti sostanziali di quest'ultima pronuncia. In tale contesto si è inserita la novella sulla cd. semplificazione dei riti civili di cui al d.lgs. n. 150/2011, che, abrogando gli artt. 2, 3 e 6, comma 2, l. n. 164/1982, ha riformato la procedura relativa alla rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che il giudizio si svolga secondo il rito ordinario di cognizione, con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e la notifica dell'atto di citazione al coniuge ed ai figli. Anche tale intervento normativo non ha tuttavia risolto le questioni relative agli effetti del mutamento del sesso sul vincolo matrimoniale, giacché essa, nella sostanza, ha riprodotto pedissequamente le disposizioni precedenti (sostituendo al termine “provoca” il sinonimo “determina” e richiamando le disposizioni del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898). La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 14329/2013, ha rilevato che la normativa in parola pone l'interessato (e di conseguenza il suo coniuge) di fronte alla scelta di sacrificare il matrimonio, pur se entrambi i coniugi intendono proseguire il rapporto o, per converso, di sacrificare l'aspirazione al mutamento di sesso, nonostante il relativo diritto sia riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano. Il Supremo Collegio ha, dunque, sollevato dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla previsione di un “divorzio imposto ex lege” fondato su una compressione del tutto sproporzionata dei diritti della persona legati alla sfera intersoggettiva ed estesa anche al coniuge non coinvolto dal mutamento di sesso. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, l. n. 164/1982, nella parte in cui non consentono ai coniugi coinvolti in una vicenda di mutamento di sesso, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato. La Corte ha tuttavia escluso l'introduzione, per effetto di una pronuncia manipolativa, di un divorzio a domanda, evidenziando che ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. e ha concluso invitando il legislatore a introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata. La soluzione legislativa è intervenuta con la l. n. 76/2016, che prevede che la rettificazione anagrafica di sesso, in presenza di una volontà dei coniugi di non caducare il vincolo matrimoniale, comporta l'”automatica” instaurazione dell'unione civile fra persone dello stesso sesso; successivamente, il d.lgs. n. 5/2017, che ha inserito nell'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 il comma 4-bis, consente ai coniugi, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, sino alla precisazione delle conclusioni, di esprimere la volontà di costituire l'unione civile. In tale contesto si inserisce la pronuncia in commento, la quale evidenzia come i recenti interventi normativi sopra citati abbiano consentito di risolvere ogni dubbio in ordine agli effetti sul matrimonio della pronuncia di mutamento di sesso nel senso della caducazione automatica del vincolo matrimoniale, per effetto del passaggio in giudicato di detta pronuncia, senza necessità di alcuna ulteriore domanda e fatta salva, tuttavia, la volontà dei coniugi, concordemente manifestata nel procedimento di mutamento di sesso, di volere costituire una unione civile.
C. Cicero, Il ruolo del giudice nella società che cambia: transessualismo e vincolo matrimoniale, in Dir. Famiglia e delle Persone, 2016, 1, 87; M. Gattuso, Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del mutamento di sesso di uno dei coniugi, in Dir. famiglia, 2012, 3, 1076; T. Montecchiari, Scioglimento del matrimonio per rettifica di sesso. diritto all'identità di genere e automatismo delle norme, in Dir. Famiglia e delle Persone, 2016, 2, 681.
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