L’omessa dichiarazione alla stazione appaltante di operazioni societarie intervenute nell’anno precedente alla presentazione delle offerte

Francesco Renda
17 Maggio 2018

L'omessa dichiarazione di operazioni societarie intervenute nell'anno precedente alla presentazione delle offerte non costituisce di per sé causa di esclusione dell'operatore economico, dovendo in un'ipotesi di tal fatta la stazione appaltante attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50 del 2016.

Il caso. La sentenza in pronuncia trae origine da una procedura indetta dall'Egas – Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dei servizi mortuari presso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia.

La seconda classificata – dopo il rigetto da parte del Tar Friuli Venezia Giulia del ricorso proposto avverso l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore economico – formula appello davanti al Consiglio di Stato, denunciando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva ritenuto legittima la mancata esclusione dell'aggiudicatario, nonostante lo stesso non avesse dichiarato in gara di essere stato interessato, nell'anno precedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da un'operazione societaria (acquisto di ramo d'azienda) all'esito della quale il novero dei soggetti tenuti a rendere dichiarazioni ex art. 80 d. lgs. 50/2016 era aumentato.

La posizione del Consiglio di Stato. Ad avviso del Collegio, l'omessa dichiarazione alla stazione appaltante di operazioni societarie intervenute nell'anno precedente alla presentazione delle offerte non costituisce di per sé causa di esclusione dell'operatore, dovendo in un'ipotesi tal fatta l'amministrazione attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, d. lgs. 50 del 2016.

Le finalità e i limiti del soccorso istruttorio. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l'istituto del soccorso istruttorio - essendo volto a garantire la massima partecipazione alle gare pubbliche degli operatori economici - trova il suo unico limite nell'impossibilità di modificare elementi dell'offerta tecnica e/o economica.

L'attivazione dell'anzidetto istituto deve intendersi pertanto preclusa solo e soltanto nel caso in cui il suo utilizzo consenta di colmare un'iniziale e sostanziale inadeguatezza dell'offerta presentata dalla concorrente, permettendo così a quest'ultima di modificare in itinere la propria partecipazione alla gara, con evidente pregiudizio degli altri concorrenti.

In conclusione. L'istituto del soccorso istruttorio – conclude il Consiglio di Stato – ben può dunque essere utilizzato al fine di colmare la carenza di dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016.

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