In caso di suddivisione in lotti il ricorso cumulativo è ammesso esclusivamente nel caso di proposizione di identici motivi di censura

Marco Calaresu
18 Maggio 2018

Il bando di gara suddiviso in lotti determina l'indizione di tante gare ognuna delle quali si conclude con una aggiudicazione. Il legislatore disciplina ora all'art. 120, co. 11-bis, del c.p.a., sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, le condizioni di ammissibilità del ricorso cumulativo avverso l'aggiudicazione di più lotti.

Il caso: La pronuncia trae origine dal contenzioso scaturito a seguito dell'aggiudicazione di quattro dei cinque lotti di gara per l'affidamento della gestione di servizi mortuari. L'appellante, seconda classificata, ha proposto ricorso cumulativo avverso l'aggiudicazione dei quattro lotti disposta, con un unico provvedimento, dalla stazione appaltante in favore di un unico operatore. L'appellante con motivi “pressoché identici” contesta, tra l'altro, l'anomalia delle singole offerte della controinteressata.

La natura del bando di gara per più lotti. Il Collegio precisa che il bando di gara per più lotti costituisce un “atto ad oggetto plurimo” e determina l'indizione non di un'unica gara ma di tante gare che si concludono con la singola e specifica aggiudicazione. Nel caso di specie, rileva il TAR, la sussistenza di cinque diverse gare, riferita a ciascun lotto, è dimostrata dalle seguenti circostanze: a) l'obbligo in capo ai concorrenti di presentare per ciascun lotto una busta separata con la relativa offerta economica e tecnica; b) i requisiti richiesti dal capitolato speciale non erano gli stessi per tutti i lotti; c) gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica previsti nel capitolato speciale non erano gli stessi per tutti i lotti; d) gli allegati dal capitolato speciale elencano, separatamente, i diversi servizi oggetto di ciascun lotto; e) la controinteressata ha presentato un'offerta separata per ciascun lotto; f) i CCNL applicati al personale impegnato in ciascun lotto sono diversi. Osserva ancora il TAR che non assume alcun rilievo la circostanza che la determina con la quale la stazione appaltante ha aggiudicato i cinque lotti al concorrente è unica trattandosi, evidentemente, di un “provvedimento solo cartolarmente unitario”.

La proposizione del ricorso cumulativo. Il TAR precisa che le condizioni di ammissibilità del ricorso cumulativo avverso le aggiudicazioni di più lotti di gara sono ora codificate all'art. 120, co. 11-bis del c.p.a. ai sensi del quale: “Nel caso di presentazione di offerte in più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”. La norma, introdotta dall'art. 204, co. 1, lett. i), del d.lgs. 50/2016, ha codificato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. III, 4.2.2016, n. 449; Id., Sez. V, 26.6.2015, n. 3241), secondo cui l'ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee a inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. Rileva ancora il Collegio che in tutti questi casi si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitorio che, a sua volta, nel legittima la trattazione congiunta. Nel caso di specie, sebbene i motivi di appello (al pari di quelli prospettati nel ricorso di primo grado) che hanno denunciato l'anomalia dell'offerta della controinteressata fosse “pressoché identici”, l'esame che ad ognuno di essi sottende è diverso in relazione alle offerte presentate per ciascun lotto.

In conclusione. In caso di contestazione delle aggiudicazioni di più lotti di gara, il cumulo di azioni è ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'identica sequenza procedimentale.

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