Tribunale di Caltagirone: pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche

19 Febbraio 2018

Il Tribunale di Caltagirone ha pubblicato alcune prescrizioni operative in tema di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche.
Parte generale

I Giudici dell'esecuzione attualmente in servizio presso il Tribunale di Caltagirone, ritenuta la necessità di orientare i professionisti delegati di fronte alle numerose novità normative che hanno riguardato il settore delle vendite, comunicano le seguenti direttive.

PARTE GENERALE

1) A partire dal 20 febbraio 2018 è obbligatoria la pubblicità delle vendite immobiliari sul Portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.;

2) Tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni consecutivi nell'Albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490, comma 1, c.p.c.. Ogni altra forma di pubblicità prevista nelle ordinanze di delega andrà come prima eseguita.

3) La pubblicità sul Portale sarà dunque obbligatoria sia per le procedure incardinate successivamente al 19 febbraio 2018 che per quelle in cui, incardinate anteriormente rispetto a tale data, venga dal Giudice disposta la vendita successivamente.

4) Il legislatore, invece, non indica espressamente la disciplina applicabile alle procedure per le quali la vendita sia stata disposta dal G.e. in data antecedente al 20 febbraio e la pubblicità sia stata effettuata successivamente (deleghe in atto). Rispetto a tali ipotesi operative opera il principio del tempus reagit actuni e, pertanto, in assenza di ulteriori prescrizioni nella ordinanza di vendita, gli avvisi di vendita adottati fino al 20 febbraio 2018 sono validi laddove pubblicizzati sull'albo del tribunale.

5) Pertanto, a partire dal 20 febbraio 2018 i professionisti delegati dovranno provvedere ad effettuare gli esperimenti previsti nella ordinanza di delega mediante pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale e non più nell'albo dell'ufficio giudiziario, secondo le prescrizioni che seguono.

6) A partire dal giorno 11 aprile 2018 saranno inoltre obbligatorie, salva diversa valutazione del Giudice dell'esecuzione, le modalità telematiche per le vendite nelle esecuzioni immobiliari.

7) Deve ritenersi che la nuova disciplina in materia di vendite telematiche si applichi sia alle procedure incardinate successivamente al 10 febbraio 2018 che a quelle in cui, incardinate anteriormente rispetto a tale data, venga dal Giudice adottata ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. successivamente.

8) Per le procedure ad oggi già incardinate per le quali sia stata già emessa ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c., con delega ex art. 591-bis c.p.c., laddove non siano ancora terminati i tentativi di vendita disposti con ordinanza, esigenze di speditezza — che possono essere riconfermate dal G.e. previa apposita istanza depositata dal delegato all'interno della procedura in cui si chiede «di essere autorizzanti a procedere senza ricorrere alle vendite telematiche»— consentono di derogare alle vendite telematiche anche per gli avvisi adottati dopo il giorno 11 aprile 2018.

9) Per le procedure per le quali è già stata emessa ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. e ove il delegato ha terminato i tentativi di vendita disposti, questi provvederà (come già avviene regolarmente) a rimettere gli atti al G.e. con indicazione di tutte le informazioni necessarie ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.. In queste ipotesi, laddove il G.e. ritenesse di ordinare ulteriori tentativi, valuterà se la procedura rientri o meno nelle ipotesi per cui è ammessa la deroga alle vendite telematiche.

Parte operativa: la pubblicità sul portale

A seguito di quanto precede, a partire dal giorno 20 febbraio 2018 gli avvisi di vendita devono essere pubblicizzati sul Portale delle vendite pubbliche.

Emerge la necessità di impartite prescrizioni pratiche, in considerazione di tre importanti elementi di diversità rispetto al passato:

- Il primo: l'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad euro 100,00 (più oneri di versamento commissioni) per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita.

- Il secondo: non solo la pubblicazione sul portale va effettuata dal professionista delegato, ma anche il compito di effettuare il previo pagamento di tale contributo va attribuito, per esigenze razionali di coordinamento (il soggetto che materialmente pubblica l'avviso deve essere nella disponibilità della ricevuta di versamento del contributo), al professionista delegato. Pertanto, a differenza del passato (ove alle spese di pubblicità presso i siti commerciali provvedeva direttamente il creditore procedente o quello intervenuto effettuando il versamento a favore di Astegiudiziarie), si impone per la sola pubblicazione degli avvisi sul portale la creazione di un fondo spese, ferma restando per le procedure già delegate il pagamento diretto da parte del creditore per le spese di pubblicità diverse dal portale.

- Il terzo: a differenza del passato, il legislatore ha inserito una norma che sanzione l'omessa pubblicazione sul portale per causa imputabile ai creditori, entro il termine stabilito dal Giudice, con l'estinzione del processo esecutivo. Anche per tale ragione va prestata particolare attenzione oggi al versamento dell'acconto e si ritiene pertanto necessario disciplinarlo in modalità diverse dal passato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, per le procedure esecutive per le quali il professionista delegato non ha ancora ultimato gli avvisi di vendita disposti con ordinanza, ferme tutte le ulteriori disposizione della ordinanza, il delegato a partire dalla comunicazione della presente ordinanza dovrà scrupolosamente attenersi alle seguenti indicazioni:

a) Determinare il fabbisogno per la pubblicazione degli avvisi di vendita necessari per ultimare gli esperimenti già delegati (considerato il costo di 100,00 euro per ciascun lotto per ogni pubblicità, maggiorato dei relativi oneri per il versamento).

b) Aprire conto corrente intestato alla procedura esecutiva, vincolato all'ordine del Giudice, per il deposito del fondo spese in questione così come sopra quantificato. Il conto corrente bancario sarà intestato al Tribunale di Caltagirone con indicazione del numero della procedura esecutiva (n. r.g.e. . .). Tale conto corrente bancario sarà aperto con servizio di home banking per la verifica in tempo reale dell'accredito delle somme.

c) Al delegato viene assegnato un termine di giorni 60 dalla presente comunicazione per aprire tale conto corrente, quantificare il necessario fabbisogno ed effettuare la comunicazione di cui infra.

d) Una volta aperto il conto corrente, il delegato dovrà infatti contattare immediatamente il creditore procedente indicando il fabbisogno necessario per la pubblicazione e le coordinate necessarie per effettuare il versamento, assegnando a tale creditore termine di 60 giorni per effettuare il versamento. Si precisa che tale comunicazione andrà comunque, per conoscenza, diretta anche a tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. La richiesta di versamento verrà effettuata via PEC, secondo il modulo che si allega alla presente circolare.

e) Dal momento della comunicazione, che dovrà essere riversata negli atti della procedura esecutiva perché il G.e. possa effettuare il controllo a cui è deputato per legge, decorre pertanto il termine di 60 giorni entro i quali il creditore procedente è chiamato ad effettuare il versamento suddetto. Il delegato è sin da ora autorizzato ad attingere a tale fondo spese per effettuare il pagamento del contributo, riversando in atto la ricevuta del medesimo.

f) Laddove nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del professionista delegato il creditore procedente non effettui il versamento, il delegato è legittimato a domandare il versamento agli altri creditori intervenuti titolari. A tali soggetti verrà assegnato un termine di 30 giorni per adempiere.

g) Laddove, pertanto, la procedura prosegua fisiologicamente verso la vendita, il delegato entro il termine massimo di 150 giorni dalla comunicazione della presente circolare (60 per aprire libretto ed effettuare prima comunicazione; 60 per versamento da parte del creditore procedente; 30 per eventualmente versamento da parte dei creditori intervenuti) sarà dotato delle risorse necessarie per esperire tentativo di vendita e pubblicizzare avviso sul portale.

h) Ricevuto il versamento, il professionista dovrà procedere alla pubblicazione sul portale fissando la vendita in un termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta (trattandosi di tentativi successivi al primo), entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto. Rispetto alla data così fissata, l'avviso di vendita dovrà essere pubblicato almeno 55 giorni prima sul Portale delle vendite pubbliche; ciò in modo che, considerati n. 5/10 giorni necessari per flusso dei dati relativi all'avviso dal Ministero, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte sia possibile la pubblicazione su astegiudiziarie.it.

i) Il professionista incaricato della pubblicazione, dopo aver effettuato l'accesso al portale nell'area riservata, dovrà digitare i dati identificativi della procedura ed inserire gli atti che intende pubblicare. L'inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche. Al riguardo, si richiama quanto previsto a pag. 21 delle stesse: «Il soggetto legittimato alla pubblicazione assevera che la documentazione allegata è idonea ad essere pubblicata e pertanto conforme a quanto previsto in generale dalla normativa vigente in materia di privacy ed in particolare conforme ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, come da Prescrizione del Garante della privacy - 07 febbraio 2008 [G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008]. Il soggetto legittimato alla pubblicazione si assume pertanto qualsiasi responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l'identità e la privacy dei soggetti coinvolti e di terzi estranei citati a qualsiasi titolo all'interno della procedura. Ricade unicamente sul soggetto legittimato alla pubblicazione la responsabilità di non allegare immagini di soggetti minori o immagini vietate». I professionisti delegati alla vendita, al fine di rendere conforme la documentazione da pubblicare alla disciplina di cui a pag. 21 specifiche tecniche, potranno, a loro discrezionalità, valersi della collaborazione di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., sempre che detta società si renda disponibile a titolo gratuito. Sul PVP dovranno essere inseriti i seguenti atti:

- Avviso contenente: la descrizione dell'immobile posto in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale); il valore d'asta e l'offerta minima; il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita;

- Ordinanza di delega delle operazioni di vendita.

- Copia dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato epurato dei riferimenti alla persona dell'esecutato;

- Planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia);

- Numero congruo di fotografie del bene posto in vendita;

- Indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita e del nominativo del custode giudiziario.

Il professionista incaricato della pubblicità, il giorno prima di quello fissato pei la vendita, procederà a scaricare dal portale la certificazione di avvenuta pubblicità sul PVP.

l) A seguito di quanto sopra, entro il termine massimo di 240 giorni (150 per apertura conto corrente e per versamento fondo; 90 per termine proposte offerte) dalla odierna comunicazione, il professionista a pena di revoca dell'incarico è tenuto a fissare la data per la presentazione delle offerte. Termini diversi da quelli ivi previsti saranno ammessi solo in casi peculiari (es. necessità richiami periti) appositamente autorizzabili dal G.e. dietro apposita istanza del delegato; nessuna proroga è ammessa invece laddove la pubblicazione sul portale non potrà essere celebrata entro i termini suddetti per mancato pagamento fondo spese da parte del creditore, ex art. 631-bis c.p.c.

m)

Gli ulteriori tentativi già previsti nella ordinanza di delega andranno esperiti entro i successivi

termini di legge previsti nella ordinanza

(60-90 giorni).

n) Il portale delle vendite è raggiungibile al sito https://portalevenditepubbliche. giustizia.it/ Portale Vendite Pubbliche portalevenditepubbliche.giustizia.it

Si informa che l'interoperabilità con i siti privati per la pubblicità e per la vendita telematica non potrà

o) Le specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche si trovano nella sezione “normativa”, cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home l'indirizzo è il seguente https://pvp.giustizia.it/pvp-resources/cms/docuements/e6318595d9028559b99b2965c299a7de.pdf)

Ministero della Giustizia

pvp.giustizia.it

Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi D

p) Sempre in tale barra, digitando il link “faq”, alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il “manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita”.

Sempre nell'elenco “faq”, subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta.

Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito:

- inserire la propria firma digitale;

- cliccare “accedi”;

- digitare il proprio PIN (password principale per CNS);

- cliccare “accedi”;

- specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione;

- cliccare “accedi”.

Si apre la pagina “ricerca inserzioni”

A quel punto occorre digitare sul pulsante “nuova inserzione” (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante “conferma”), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare:

"duplica” per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita;

“carica RT” per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione; “pubblica” per terminare l'operazione di pubblicazione.

ATTENZIONE terminata l'operazione con “pubblica”, il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo.

Parte normativa: i riferimenti

- art. 490, comma 1, c.p.c.;

- art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83;

- art. 161-quater disp. att. c.p.c.;

- art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59;

- art. 18-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

-

Specifiche tecniche:

«

L'unico soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuto il relativo incarico nell'ambito del procedimento giudiziario ovvero per effetto della procedura nell'ambito della quale egli assume il ruolo di soggetto legittimato. Non è, quindi, possibile delegare le attività di pubblicazione a soggetti diversi da quelli effettivamente a ciò legittimati per provvedimento del giudice o in forza di legge. Al profilo Soggetto legittimato alla pubblicazione sono pertanto associate le funzionalità di inserimento e pubblicazione dell'avviso di vendita, il servizio di pagamento del contributo di pubblicazione e le funzionalità di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'avviso di vendita».

Manda alla cancelleria esecuzioni perché procedano all'inserimento corretto dei professionisti di volta in volta incaricati secondo le indicazioni fornite nonché per la comunicazione ai professionisti delle varie procedure e agli Ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai, nonché, per conoscenza, al Presidente del Tribunale e al Presidenza di sezione.

Caltagirone, 19 febbraio 2018

I Giudici della Sezione Esecuzioni immobiliari

Dott.ssa Daniela Angelozzi

Dott.ssa Patrizia Cavallaro

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie.

Pertanto si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali modifiche ai protocolli pubblicati scrivendo a redazioneilprocessotelematico@giuffre.it

Allegato richiesta fondo spese

ALLEGATO RICHIESTA FONDO SPESE

Caltagirone ……………….

Spettabile

________

Oggetto: richiesta fondo spese per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul

Portale delle Vendite Pubbliche

Tribunale Civile Di Caltagirone - G.E. Dott.. . ......... .... RGE. ……………..

Lotti n …………………

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . ., professionista delegato alla vendita nella procedura esecutiva in oggetto,

visto

  • Le prescrizioni operative del G.e. emanate in data 19.2.2018 e la necessità di versamento di fondo spese per la pubblicazione del nuovo avviso di vendita sul Portale delle VENDITE Pubbliche;

dato atto che

  • ad oggi sono stati tenuti n. . . . . . . . . . . . . . . .esperimenti di vendita con il seguente esito:.
  • al fine di completare le operazioni delegate, devono essere ancora esperiti n. esperimenti di vendita per n. . . . . . lotti;
  • Che — a seguito dell'entrata in vigore del portale delle vendite pubbliche — i prossimi avvisi dovranno essere pubblicati sullo stesso per un costo di euio 100,00 per ogni esperimento per ogni lotto, otre oneri commissioni;

richiede

ai creditori in oggetto, muniti di titolo esecutivo, la immediata corresponsione in favore dello/a scrivente di un ulteriore fondo spese per complessivi euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (da determinarsi secondo numero lotti e tentativi da esperirsi, oltre spese versamento), da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla procedura esecutiva n. r.g.e. con il seguente codice IBAN:…………………………..

Si avvisa che il pagamento da parte del creditore procedente dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione della presente e, in difetto, il professionista contatterà i creditori intervenuti muniti di titolo, i quali saranno tenuti ad effettuare il versamento entro 30 giorni dalla successiva comunicazione.

Si preavvertono gli stessi che in difetto di pagamento si procederà a fare istanza al Giudice per la dichiarazione di estinzione della procedura ai sensi dell'art. 631-bis cpc.

Caltagirone,

Distinti saluti

Il Professionista Delegato

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