L’imputato non può comunicare via PEC la richiesta di rinvio del procedimento

Redazione scientifica
21 Maggio 2018

La Suprema Corte ricorda che l'uso della PEC nel processo penale telematico non è consentito alle parti private ma solo per le notificazioni delle Cancellerie a persona diversa dall'imputato.

Il caso. Parte ricorrente ha presentato ricorso per Cassazione lamentando la mancata menzione nella sentenza impugnata della richiesta di rinvio del procedimento inviata tramite PEC dal suo difensore, appena officiato dell'incarico e quindi totalmente privo degli atti processuali precedenti, necessari per espletare correttamente il proprio mandato.

Non è consentito all'imputato l'utilizzo della PEC per notifiche e comunicazioni. La Suprema Corte ricorda che, nel processo penale, non è consentito alle parti private l'utilizzo della PEC per effettuare comunicazioni e notificazioni o presentare istanze in quanto l'uso di tale strumento è permesso solo per le notificazioni da parte delle Cancellerie a persona diversa dall'imputato. Allo stato, pertanto, non è concesso all'imputato l'utilizzo della PEC quale generalizzata forma di comunicazione o notificazione né per la presentazione di atti (istanze e memorie).

Di conseguenza, poiché nel caso in esame nessuna censura può essere dedotta dall'imputato in relazione alla lamentata omissione della Corte d'appello in quanto egli stesso ha scelto una forma di comunicazione dell'istanza di rinvio dell'udienza ex art. 108 c.p.p. non consentita, la Cassazione rigetta il ricorso.

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