Estensione della perseguibilità a querela per alcuni reati. La disciplina transitoria va alle Sezioni unite
21 Maggio 2018
Il 21 giugno 2018 le Sezioni unite della Cassazione penale tratteranno le questioni, ritenute di speciale importanza, loro rimesse d'ufficio riguardanti la nuova disciplina del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 –che ha previsto l'estensione della perseguibilità a querela per alcuni reati – e, specificamente, in relazione all'ambito applicativo del regime di diritto transitorio previsto dall'art. 12 del citato decreto.
Le questioni riguardano: 1. l'applicabilità della disciplina intertemporale nei procedimenti i cui ricorsi siano affetti da vizi da cui discenda la declaratoria di inammissibilità. In particolare se, in presenza di ricorso dell'imputato, valutato in sede di esame preliminare come manifestamente infondato, e fuori dall'ipotesi di obbligo di immediata declaratoria d8i estinzione del reato per prescrizione per non essere la stessa ancora maturata, si debba comunque procedere a verificare da parte del giudice procedente l'esistenza di una valida querela o di un atto equipollente e, in assenza della stessa, a dare in ogni caso avviso alla persona offesa ai fini della possibile proposizione, assumendo i provvedimenti conseguenti – in tale secondo caso – solo all'esito della scadenza del termine di legge. 2. La computabilità o meno del termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta informazione della persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela ai fini della maturazione del termine di prescrizione del reato. A tal proposito, si rileva infatti come la possibilità di ritenere che il corso della prescrizione sia sospesa durante la pendenza del termine per proporre querela, nel caso in cui venga inviata l'informativa ex art. 12 d.lgs. 36/2018, è un problema che nel giudizio di cassazione ha la sua particolare rilevanza, in quanto spesso la scadenza del termine massimo di prescrizione per i processi fissati è imminente rispetto all'udienza di trattazione |