Spettacolo e radiotelevisioni - Teatri - impiegati e operai

17 Maggio 2018

La Scheda sintetizza gli elementi principali del CCNL applicabile ai dipendenti del settore, illustrando l'inquadramento del lavoratore, gli aspetti retributivi, la disciplina del rapporto di lavoro e la previdenza, nonché le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.

SCHEMA DI SINTESI

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 19 aprile 2018

Parti stipulanti

P.L.A.TEA.

AGIS

e

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

Decorrenza e durata

1° aprile 2018 - 31 marzo 2021

Campo di applicazione

Impiegati e tecnici dipendenti dai Teatri.


INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE

Livello

Declaratorie contrattuali

1A

Lavoratori con funzioni direttive di rilevante interesse aziendale che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più uffici o servizi con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla direzione.

Lavoratori preposti a posizioni di lavoro anche individuali di carattere artistico-tecnico-amministrativo, di alta qualificazione professionale che comportino responsabilità e discrezionalità equivalenti a quelle dei lavoratori di cui al precedente punto a) con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa.

1

Lavoratori con funzioni direttive di particolare interesse aziendale preposti ad un ufficio o ad un servizio con poteri discrezionali e di iniziativa per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla direzione.

Lavoratori con posizioni individuali cui siano conferiti speciali incarichi di elevata qualificazione professionale di carattere artistico con poteri discrezionali e di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite.

2

Lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro svolgono incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori anche con l'ausilio di altro personale.

Lavoratori specializzati con particolare competenza operativa e tecnica ai quali è affidata la guida ed il coordinamento, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai addette ad uno specifico reparto operativo, ovvero i lavoratori di elevata qualificazione professionale e con ampia esperienza che svolgono, nell'ambito della gestione tecnico-artistica, attività che richiedono autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità nei risultati.

3

Lavoratori amministrativi con mansioni di concetto di minor grado rispetto a quelle dei lavoratori inquadrati nel livello 2°a che richiedono una specifica preparazione professionale ed una particolare esperienza di lavoro e pratica di ufficio.
Lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria una specifica competenza tecnico-operativa.

4

Lavoratori con mansioni d'ordine di natura complessa la cui esecuzione richiede una approfondita preparazione professionale.Lavoratori qualificati senior che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, dopo 2 anni di permanenza nel livello 5°b.

5

Lavoratori con mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze professionali ovvero i lavoratori cui sono affidati compiti esecutivi di natura fiduciaria.
Lavoratori qualificati junior (di prima assunzione) che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche, i quali trascorsi 2 anni nel 5°livello acquisiranno il 4° livello (qualificato senior).

6

Lavoratori che compiono lavori d'ordine di natura semplice che richiedono generiche conoscenze professionali.
Lavoratori già inquadrati nel 7° livello dopo 18 mesi di permanenza nello stesso.

7

Lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica e/o che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro.

Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala

Livello 3: macchinisti, elettricisti e/o fonici e prime sarte dopo due stagioni consecutive;

Livello 4: macchinisti - elettricisti e/o fonici e prime sarte di prima assunzione; cassieri dopo due stagioni consecutive;

Livello 5: cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

Livello 6: collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

Livello 7: maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

Passaggio di livello

Gli appartenenti al livello 7° dopo 18 mesi di effettivo esercizio delle relative mansioni vengono assegnati al livello 6°b.

Mutamento di mansioni

Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nel disimpegno effettivo delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per il teatro l'obbligo della conservazione del posto.


ASPETTI RETRIBUTIVI

Retribuzione mensile

Divisore giornaliero: 26

Retribuzione (impiegati): minimo tabellare, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, eventuali aumenti di merito, per gli aventi diritto, il superminimo collettivo.

Tabelle dei minimi

Da 1.4.2018

Liv.

Minimo

Conting.

Sup.coll.

Ind.funz.

Edr

1A

1.189,42

542,37

247,51

81,00

88,75

1B

1.078,32

538,94

217,09

52,00

80,45

1

1.078,32

538,94

217,09

80,45

2

893,35

532,79

192,76

66,65

3

804,15

529,84

180,72

60,00

4

728,96

527,71

153,27

54,39

5

656,75

525,19

146,99

49,00

6

587,00

523,72

90,99

43,80

7

495,64

520,74

70,83

36,98

Da 1.4.2019

Liv.

Minimo

Conting.

Sup.coll.

Ind.funz.

1A

1.374,21

542,37

247,51

81,00

1B

1.245,94

538,94

217,09

52,00

1

1.245,94

538,94

217,09

2

1.032,21

532,79

192,76

3

929,16

529,84

180,72

4

842,27

527,71

153,27

5

758,84

525,19

146,99

6

678,25

523,72

90,99

7

572,64

520,74

70,83

Da 1.4.2020

Liv.

Minimo

Conting.

Sup.coll.

Ind.funz.

1A

1.477,75

542,37

247,51

81,00

1B

1.339,61

538,94

217,09

52,00

1

1.339,61

538,94

217,09

2

1.109,97

532,79

192,76

3

999,16

529,84

180,72

4

905,72

527,71

153,27

5

816,00

525,19

146,99

6

729,34

523,72

90,99

7

615,78

520,74

70,83

PERSONALE ADDETTO ALLE RAPPRESENTAZIONI IN PALCOSCENICO ED IN SALA

Minimi tabellari orari nazionali dal 1° aprile 2018

Livelli

Categorie professionali


P.base
h.
€.


Contin.
h
€.

* 10+2°
P.b +cont.
h.
€.


E.D.R.
h
€.


Sup.col
h
€.

**10+20+4°

h
€.

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte dopo due stagioni consecutive;

4,76

3,13

7,89

0,35

1,07

8,96

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte di prima assunzione, cassieri dopo due stagioni consecutive;

4,31

3,12

7,43

0,32

0,90

8,33

cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

3,88

3,10

6,98

0,29

0,87

7,27

collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

3,47

3,09

6,57

0,26

0,54

7,11

maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

2,93

3,08

6,01

0,22

0,42

6,43

- nella colonna 1° è riportata la paga base oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.04.2018;

- nella colonna 2° è riportata la contingenza oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.04.2018;

- nella colonna * è riportata la paga oraria (paga base + contingenza) valida per tutti i lavoratori;

- nella colonna 3° è riportato il valore orario dell'EDR valido per tutti i lavoratori;

- nella colonna 4° è riportato il valore del superminimo collettivo valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché daì Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, tale superminimo è da aggiungere alla paga base di cui alla colonna 1° facendone parte integrante della paga base a tutti gli effetti del C.C.N.L..

- nella colonna ** è riportato il valore della retribuzione oraria (paga base+contingenza+superminimo collettivo), a far data dall'1.04.2018, per i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.

Si precisa che alla retribuzione oraria di cui alla colonna * (1°+2°) e alla colonna ** (1°+2°+4°) va aggiunto il valore dell'EDR di cui alla colonna 3°.

Minimi tabellari orari nazionali dall'1.04.2019

Livelli

Categorie professionali


P.base
h.
€.


Contin.
h
€.

* 1°+2°
P.b +cont.
h.
€.

Sup.col h

€.

**10+20+4°

h

€.

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte dopo due stagioni consecutive;

5,50

3,13

8,63

1,07

9,70

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte di prima assunzione, cassieri dopo due stagioni consecutive;

4,98

3,12

8,10

0,90

9,00

Cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

4,48

3,10

7,58

0,87

8,45

collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

4,01

3,09

7,10

0,54

7,64

maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

3,38

3,08

6,46

0,42

6,88

- nella colonna 1° è riportata la paga base oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.04.2019;

- nella colonna 2° è riportata la contingenza oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.04.2019;

- nella colonna * è riportata la paga oraria (paga base + contingenza) valida per tutti i lavoratori;

- nella colonna 4° è riportato il valore del superminimo collettivo valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, tale superminimo è da aggiungere alla paga base di cui alla colonna 1° facendone parte integrante della paga base a tutti gli effetti del C.C.N.L..

- nella colonna ** è riportato il valore della retribuzione oraria (paga base+contingenza+superminimo collettivo), a far data dall'1.04.2019, per i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.

Si precisa che nei valori della paga base oraria di cui alla colonna 1° è stato definitivamente assorbito I'EDR di cui alla colonna 3° della precedente tabella.

Minimi tabellari orari nazionali validi dall'1.04.2020

Livelli

Categorie professionali


P.base
h.
€.


Contin.
h
€.

* 1°+2°
P.b +cont.
h.
€.

Sup.col h

€.

**1°+2°+4°

h

€.

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte dopo due stagioni consecutive;

5,91

3,13

9,04

1,07

10,11

40

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte di prima assunzione, cassieri dopo due stagioni consecutive

5,35

3,12

8,47

0,90

9,37

cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

4,82

3,10

7,92

0,87

8,79

collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

4,31

3,09

7,40

0,54

7,94

maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

3,63

3,08

6,72

0,42

7,14

- nella colonna 1° è riportata la paga base oraria valida per tutti i dipendenti dall' 1.04.2020;

- nella colonna 2° è riportata la contingenza oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.04.2020;

- nella colonna * è riportata la paga oraria (paga base + contingenza) valida per tutti i lavoratori;

- nella colonna 4° è riportato il valore del superminimo collettivo valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese chea Marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, tale superminimo è da aggiungere alla paga base di cui alla colonna 1° facendone parte integrante della paga base a tutti gli effetti del C.C.N.L..

- nella colonna ** è riportato il valore della retribuzione oraria (paga base+contingenza+superminimo collettivo), a far data dall'1.04.2020, peri dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.

Scatti di anzianità

Maturazione: 5 scatti biennali per i lavoratori assunti dal 23 novembre 1992.

Importi: Tabella A1 (inerente le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale) e A2 (inerente le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali).

Decorrenza: dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Passaggio di livello: l'importo per aumenti biennali già maturati è rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento.

Teatri ad attività saltuaria: ai fini della maturazione degli scatti si tiene conto, anziché dell'anzianità di servizio, dell'anzianità di appartenenza al teatro per un unico rapporto di lavoro.

Importi: Tabella B1 per le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale e B2 per le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.

Tabella A1

Tabella A2

Livello

Valore scatto €

livello

Valore scatto €

1°a

40,85

1°a

35,13

37,33

32,00

32,14

27,57

29,61

25,23

27,08

23,53

25,11

21,58

22,02

20,54

19,21

18,19

Tabella B1

Tabella B2

Livello

Valore scatto €

livello

Valore scatto €

1°a

32,68

1°a

28,10

29,87

25,60

25,71

22,06

23,69

20,18

21,66

18,83

20,09

17,26

17,62

16,43

15,37

i7°

14,55

Indennità

Indennità maneggio denaro

All'impiegato la cui normale mansione comporta il maneggio di denaro con responsabilità per errori anche finanziari è dovuta un'indennità mensile la cui misura, è fissata nella percentuale del 5% del minimo stipendiale tabellare nazionale conglobato.

Indennità speciale

Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è corrisposta una speciale indennità pari al 34,25% della retribuzione ordinaria in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della gratifica natalizia e del premio annuale.

Percentuale di maggiorazione

I minimi tabellari nazionali, esclusa l'indennità di contingenza, del personale addetto alla rappresentazioni in palcoscenico ed in sala assunto a termine per l'intera durata della stagione teatrale per quattro stagioni consecutive saranno incrementati a partire dalla quinta assunzione consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale di una percentuale che, con decorrenza 1° gennaio 2009, è fissata nella misura del 2,73%.

Una tantum

Non prevista

Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta al lavoratore una mensilità di importo pari alla intera retribuzione mensile percepita dal lavoratore stesso.

Premio annuale

Viene corrisposto al 1° luglio di ogni anno per un importo pari a quello della tredicesima mensilità.


RAPPORTO DI LAVORO

Prova

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:

- non superiore a 5 mesi per i lavoratori di livello 1°A;

- non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 1°;

- non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 2°, 3°;

- non superiore a 1 mese per i lavoratori degli altri livelli.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il periodo di prova non può eccedere il 25% della durata prevista nella lettera di assunzione con un minimo di 1 settimana ed un massimo di 30 giorni.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio:

- entro 2 mesi, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 4 mesi;

- entro 45 giorni, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 2 mesi;

- entro 15 giorni, ove la durata del periodo di prova sia inferiore a 2 mesi.

Orario di lavoro

Orario settimanale

Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli nei 6 giorni della settimana con un'unica prestazione giornaliera continuata, le 36 ore settimanali esauriscono convenzionalmente l'orario di lavoro ordinario settimanale di cui all'ottavo comma del presente articolo. In presenza di prestazione giornaliera continuata di 6 ore la stessa esaurisce convenzionalmente 6 ore e 30 minuti ovvero se legata alle prove attori, la prestazione continuata può essere superiore alle 6 ore fino ad un massimo di sette e in tal caso viene convenzionalmente quantificata in 8 ore.

La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore salvo diverse intese a livello aziendale.

Lavori discontinui o di semplice attesa e custodia

50 ore settimanali. Per tali operai sono compensate con la normale retribuzione oraria le prime 39 ore di lavoro. Quanto alle ore di lavoro prestate oltre le 39 e fino alle 50 saranno compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale.

Banca ore

Con accordo aziendale potrà essere prevista l'istituzione di una banca ore che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno peraltro compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità delle ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative ed aziendali, nelle quote e con le modalità concordate.

Orario multiperiodale

L'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, anche come media in un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 26 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 6 ore se su 2 prestazioni ovvero non inferiori a 3,5 né superiori a 6 se in unica prestazione continuata.

Nel caso che al termine del periodo multiperiodale risultassero ore lavorate non recuperate, le stesse saranno liquidate con maggiorazione del 70% unitamente alla retribuzione del mese successivo.

Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala

Prestazioni giornaliere di 3 ore e 30 minuti.

Giorni festivi

Escluse le domeniche sono giorni festivi agli effetti del presente contratto:

- il primo giorno dell'anno;

- il giorno dell'Epifania;

- il giorno di Pasqua;

- il giorno di lunedì di Pasqua;

- il giorno 25 aprile;

- il giorno 1° maggio;

- il giorno 2 giugno;

- il giorno 29 giugno (SS Pietro e Paolo), limitatamente al comune di Roma;

- il giorno dell'Assunzione;

- il giorno di Ognissanti;

- il giorno dell'Immacolata Concezione;

- il giorno di Natale;

- il giorno 26 dicembre;

- la ricorrenza del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda (ricorrenza che, per il comune di Roma, coincide con il 29 giugno).

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Impiegati

Si considera lavoro notturno:

- per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentra mento ecc.) il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;

- per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;

- in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 59 Parte II del presente contratto.

Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite:

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

MAGGIORAZIONE

Lavoro straordinario diurno

30%

Lavoro notturno

70%

Lavoro straordinario notturno

100%

Lavoro festivo

70%

Lavoro straordinario festivo

100%

Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

60%

Lavoro starodrinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

75%

Operai

Si considera lavoro notturno:

- per gli operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali dell'impresa (attività scolastiche, di decentramento, ecc.): il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;

- per gli operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;

- in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all'art. 67 del presente contratto.

Il trattamento economico spettante all'operaio nelle giornate festive è disciplinato come segue:

- qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;

- in caso di prestazione di lavoro in tali giorni, l'operaio avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite maggiorata della percentuale per straordinario festivo.

Lo Straordinario festivo è quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso indicate:

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

MAGGIORAZIONE

Lavoro straordinario diurno

30%

Lavoro notturno

70%

Lavoro straordinario notturno

100%

Lavoro festivo

70%

Lavoro straordinario festivo

100%

Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

60%

Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

75%

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Lavoro domenicale

Per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata in giornata di domenicaè corrisposto al lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, un importo pari al 7,25% della quota oraria del minimo tabellare nazionale e dell'indennità di contingenza.

Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala

Il lavoro eventualmente prestato oltre le 3 ore e 30 minuti è compensato con quote orarie o frazioni di retribuzione ordinaria e, se prestato oltre le ore 1, con quote orarie o frazioni di retribuzione maggiorata della percentuale del 30%.

Il lavoro eventualmente prestato oltre le 7 ore è retribuito con quote orarie o frazioni di retribuzione maggiorata della percentuale del 30% elevata al 50% se prestato oltre le ore 1.

Qualora tra la fine della prestazione individuale relativa al 1° spettacolo e l'inizio della prestazione individuale relativa al 2° spettacolo non intercorra un intervallo di almeno un'ora, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di euro 5,80.

Con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, il rimborso spese di cui al precedente 5° comma sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT.

Lavoro festivo

Il trattamento economico spettante al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala nelle giornate festive è disciplinato come segue:

- qualora in tali giorni non vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta la normale retribuzione per la prestazione inerente ad un solo spettacolo;

- qualora in tali giorni vi sia prestazione di lavoro, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione, la retribuzione per lo spettacolo maggiorata del 30%. In caso di due spettacoli sarà corrisposta, per ciascuno dei due spettacoli, la retribuzione maggiorata del 20%.

Ferie e permessi annui

Ferie

Per ogni anno di servizio prestato:

- 27 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 10 anni;

- 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 10 anni.

Il periodo feriale viene conteggiato sulla base di 6 giorni lavoratori settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta.

Riduzione orario di lavoro (ROL)

32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.

Assenze

Malattia

Conservazione del posto: mesi 10 per anzianità fino a 8 anni; mesi 12 per anzianità superiore. In caso di più assenze l'obbligo di conservazione cessa qualora i predetti limiti siano raggiunti nell'arco di 15 mesi per anzianità fino a 8 anni e di 24 mesi per anzianità superiore.

Trattamento economico: 100% della retribuzione per la prima metà del periodo e 50% della retribuzione per la seconda metà del periodo.

Aspettativa: può essere richiesta al superamento del comporto fino ad un massimo di 4 mesi senza decorrenza di retribuzione né di anzianità.

Infortunio sul lavoro

100% della normale retribuzione netta dal 1° al 180° giorno.

Maternità

Il c.c.n.l. prevede l'integrazione fino al 100% della retribuzione mensile a carico azienda durante i periodi di astensione dal lavoro previsti dalle lett. b (periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto) e c (tre mesi dopo il parto) dell'art. 16, D.Lgs. n. 151/2001.

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione.

Diritto allo studio

150 ore di permessi retribuiti nell'anno, nei limiti di un monte ore globale determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 10 ore per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per partecipare ai corsi non possono superare il 3% dei dipendenti a tempo indeterminato. In ogni caso può usufruire dei permessi 1 lavoratore negli esercizi con almeno 20 dipendenti a tempo indeterminato.

Ai lavoratori studenti universitari sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.

Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori o professionali saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.

Congedi per la formazione

I lavoratori con rapporto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere congedi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto e non ha diritto a retribuzione.

I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per usufruire del congedo non possono superare il 5% del personale occupato a tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende con almeno 20 dipendenti a tempo indeterminato.

Permessi per lutto familiare

Al lavoratore sono concessi 3 giorni di permesso retribuito in caso di lutto di famiglia di parenti di 1° e 2° grado.

Aspettativa

Nei teatri con almeno 20 dipendenti a tempo indeterminato può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, al lavoratore assunto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta per ragioni personali o familiari un periodo di aspettativa fino a 4 mesi.
Durante l'aspettativa non decorre retribuzione né anzianità ad alcun effetto contrattuale.

Lavoratori tossicodipendenti e loro familiari

Lavoratore tossicodipendente: se assunto a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, non oltre 3 anni.

Familiare di tossicodipendente: può chiedere di essere posto in aspettativa per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile, purché il Servizio pubblico di assistenza per i tossicodipendenti ne attesti la necessità.

Lavoro a tempo parziale

Lavoro supplementare

L'obbligo del preavviso di almeno 5 giorni è dovuto anche nel caso di lavoro supplementare conseguente a variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa nei limiti dell'orario ordinario di lavoro previsto dal c.c.n.l. per il tempo pieno.
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

In occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito.

Clausole flessibili ed elastiche

Al lavoratore spetta un preavviso di 5 giorni e una maggiorazione del 10%.

Consolidamento dell'orario

Il lavoratore a tempo parziale che presta lavoro supplementare in via continuativa ha diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base della prestazione supplementare. Per prestazione supplementare continuativa si intende quella che eccede di oltre il 30% l'orario base individuale settimanale per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.

Contratto a tempo determinato

Casi di ammissibilità e limiti

È consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva rispetto a quanto precede, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc.

Il limite di trentasei mesi non si applica nei casi di:

- assunzioni a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale intendendo per stagione teatrale il periodo, normalmente compreso tra il mese di settembre e il mese di luglio dell'anno successivo, nel quale il teatro completa la sua programmazione di produzione, ospitalità e altre eventuali attività comunque compatibili con le finalità istituzionali dell'impresa, avendo strutturalmente una pausa continuata tra una stagione e l'altra di almeno 9 settimane;

- assunzioni a tempo determinato per le attività previste nell'elenco allegato al DPR n. 1525/1963 e successive modificazioni;

- assunzioni di personale di cui alla parte V del presente c.c.n.l.;

- per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

- nella fase di avvio di nuove attività per un periodo comunque non superiore a 24 mesi;

- nelle assunzioni di personale con disabilità secondo quanto previsto dal relativo comma della Circolare n. 18/2013 del Ministero del Lavoro.

Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo inferiore al mese è dovuta una maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13^ mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13^ mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nel corso dell'anno solare è consentita, previa esplicita richiesta, l'adesione alla previdenza complementare secondo le norme di legge e nel rispetto dell'accordo 15/5/2007.
In tal caso, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della maggiorazione di cui al comma precedente, una maggiorazione del 25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione della gratifica natalizia o 13^ mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13^ mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie amministrative-tecniche e operaie:

- livelli 1° e 2°: 36 mesi;

- livelli 3° e 4°: 24 mesi;

- livelli 5°: 18 mesi.

Malattia e infortunio

Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs n. 151/2001.

Durante il periodo di malattia l'apprendista ha diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.

La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.

Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.

Trattamento economico

Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale mensile previsto dal presente C.C.N.L., relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:

dal 1° al 12° mese: 70% della posizione economica della qualifica da conseguire;

dal 13° al 24° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;

dal 25° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Contratto di inserimento

Abrogato

Lavoro a domicilio

Non disciplinato

Somministrazione di lavoro

È consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato pari al 20%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in corso, con arrotondamento all'unità superiore.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.

Lavoro stagionale

Non disciplinato

Lavoro intermittente

Il ricorso al lavoro intermittente è ammesso:

- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non gestibili, sotto il profilo della programmazione, neppure con il tempo parziale e le elasticità connesse, ovvero per prestazioni non programmabili né quantitativamente né per la loro collocazione temporale;

- per prestazioni finalizzate esclusivamente al montaggio e smontaggio;

- per prestazioni comunque rese da soggetti con meno di 24 anni — fermo restando che, nel caso, le prestazioni contrattuali devono comunque concludersi entro il 25° anno di età — o con più di 55 anni di età.

Al lavoratore intermittente spetta, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, il trattamento economico degli altri lavoratori di pari livello sul quale sarà applicata una maggiorazione del 20%.

La prestazione giornaliera non potrà essere inferiore a 4 ore continuate e tenuto conto altresì che si considera lavoro straordinario quello prestato oltre le 39 ore settimanali e oltre le 6,5 ore giornaliere.

Telelavoro

Il c.c.n.l. richiama le norme vigenti.

Lavoro ripartito

Non disciplinato.

Estinzione del rapporto

Preavviso

- Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 3;

- Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a: anzianità oltre 5 anni: preavviso di mesi 4;

- Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di giorni 45;

- Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 2;

- Operai: preavviso di mesi 2.

Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. richiama la disciplina legale in materia.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Previdenza complementare

Fondo

BYBLOS

Finanziamento

Contribuzione mensile per 12 mensilità decorrente dall'anno 2009:

- a carico dell'azienda: 1% di minimo tabellare, indennità di contingenza, e.d.r., e.a.r., aumenti periodici di anzianità;

- a carico dei lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993: 1% di minimo tabellare, indennità di contingenza, e.d.r., e.a.r., aumenti periodici di anzianità e il 27% dell'accantonamento annuo del t.f.r.;

- a carico dei lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993: 1% di minimo tabellare, indennità di contingenza, e.d.r., e.a.r., aumenti periodici di anzianità e intero accantonamento annuo del t.f.r..

Assistenza integrativa

Fondo

Fondo Salute Sempre

Finanziamento

Con decorrenza dal 1° aprile 2018 saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori disciplinati dal vigente C.C.N.L. con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (della durata non inferiore a tre mesi continuativi, con decorrenza dell'iscrizione dal quarto mese), nonché i lavoratori part-time con orario non inferiore al 25% dell'orario full-time contrattuale, e il relativo contributo di 120 euro annui, suddiviso su dodici mensilità, sarà integralmente a carico dell'azienda.


MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Non disciplinato


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