La verifica sulla perdurante validità della certificazione di qualità costituisce adempimento doveroso della Stazione Appaltante

Redazione Scientifica
21 Maggio 2018

La verifica effettuata dalla Stazione Appaltante sulla perdurante validità della certificazione di qualità costituisce non solo adempimento legittimo, ma doveroso, in quanto è compito della P.A....

La verifica effettuata dalla Stazione Appaltante sulla perdurante validità della certificazione di qualità costituisce non solo adempimento legittimo, ma doveroso, in quanto è compito della P.A. accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione e la partecipazione alla gara, in conformità alla lex specialis.

Principio di continuità del possesso delle qualificazioni: ratio e finalità. Le qualificazioni richieste dal bando, quali requisiti speciali di partecipazione, devono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità. Il suddetto principio di continuità nel possesso dei requisiti di ammissione si impone non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e, dunque, della sicurezza per la Stazione Appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto, e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A., nell'ambito del principio di certezza dei rapporti giuridici tra le parti.

Procedura di rinnovo delle certificazioni di qualità da possedersi nel campo dei lavori pubblici. Anche per il settore delle certificazioni di qualità che debbono essere possedute nel campo dei lavori pubblici, onde evitare eccessive soluzioni di continuità e comunque onde poter utilmente prendere parte alla gara senza che eventuali ritardi nella procedura di rinnovo possano colpevolmente ricadere sulla società partecipante, la richiesta di rinnovo del medesimo certificato deve essere inoltrata, in piena analogia con il sistema delle attestazioni SOA (art. 76, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 207 del 2000 tuttora in vigore), almeno 90 giorni prima della relativa scadenza e ciò anche in ossequio ad un principio di “autoresponsabilità” dell'impresa che partecipa a pubblici appalti, a cui è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media, data la delicatezza e l'importanza degli interessi in gioco, sì da adottare regole e comportamenti improntati alla massima serietà ed efficienza; con conseguente impossibilità, da parte della medesima, di invocare eventuali ritardi di altri soggetti (nel caso di specie, organismi di certificazione della qualità aziendale), i cui tempi di reazione e di risposta dovrebbero essere ben noti a coloro che professionalmente operano in taluni settori dell'economia.

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