La disciplina generale di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241 del 1990 è inapplicabile alla materia del project financing
22 Maggio 2018
La disciplina generale di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 è inapplicabile alla materia del project financing, per la quale vige la disciplina speciale di cui all'art. 153, comma 12, del d.lgs. n. 163 del 2006, la quale riconosce al promotore che non risulti aggiudicatario della concessione il diritto al pagamento delle spese sostenute, secondo le modalità indicate dal precedente comma 9. Ne deriva che nel project financing il presupposto per il rimborso delle spese sostenute dal promotore per la predisposizione delle offerte è costituito dalla concessione in favore di un soggetto terzo, circostanza non configurabile nel caso della revoca in fase di aggiudicazione provvisoria, e dunque in un contesto precario, instabile, non costituente evidentemente l'atto conclusivo (della seconda fase) del procedimento di gara. |