Scadenza della certificazione di qualità tra principio di “auto-responsabilità” del concorrente e ritardi nella procedura di rinnovo

22 Maggio 2018

Onde evitare eccessive soluzioni di continuità ed incorrere, così, in colpevoli ritardi nelle procedure di rinnovo delle certificazioni di qualità, è onere del concorrente attivare tempestivamente la relativa richiesta di rinnovo – così come avviene per il sistema delle attestazioni SOA - almeno 90 giorni prima della relativa scadenza, in virtù di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2000 tuttora vigente.Difatti, il principio di “autoresponsabilità” impone al concorrente che partecipa ad un gara di appalto pubblico di dimostrare un grado di professionalità e di diligenza più alto rispetto alla media con la conseguenza che lo stesso non potrà invocare eventuali ritardi determinati dall'istruttoria necessaria ai fini del rinnovo compiuta dall'organismo di certificazione e ciò in quanto i tempi della relativa procedura, risultano ben noti agli operatori economici del settore.

La verifica sulla validità della certificazione ed il principio della continuità del possesso del requisito. La verifica sulla validità della certificazione di qualità in possesso di un concorrente è riservato alla stazione appaltante e rappresenta un adempimento legittimo e doveroso dal momento che, in capo alla p.a., grava un preciso onere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti sia per l'ammissione che per la partecipazione alla gara i quali, com'è noto, devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della presentazione dell'offerta ma, anche, in ogni successiva fase dell'esecuzione dell'appalto, senza soluzione di continuità.

Tale verifica risponde ad una precisa garanzia sulla serietà ed affidabilità dell'offerta del concorrente e, pertanto, garantisce la Stazione Appaltante sull'instaurazione di un rapporto con un operatore che abbia tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla disciplina di settore oltreché dalla lex specialis.

Il caso. Nel caso sottoposto al vaglio del TAR, la ricorrente lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dalla commissione di gara in quanto, successivamente alla partecipazione, scadeva il termine di validità della certificazione di qualità e – nonostante entro il predetto termine l'impresa avesse attivato la procedura di rinnovo – tale istruttoria si sarebbe conclusa (con esito positivo) dopo l'originaria scadenza (e quindi in corso di procedura).

Il profilo oggetto di analisi, pertanto, è quello riguardante la configurazione, o meno, di una soluzione di continuità nel possesso del requisito relativo ad una attestazione di qualità la cui scadenza ricadeva in una data successiva alla chiusura della gara tenuto conto, però, che il concorrente dimostrava, in ogni caso, di aver tempestivamente attivato la procedura di rinnovo presso l'organismo accreditato (seppur in una data a “cavallo” con quella della scadenza per la partecipazione alla gara).

La soluzione. A giudizio del Collegio, sussiste in capo all'operatore economico un preciso onere di richiedere una nuova e/o aggiornata certificazione in tempo utile affinché quest'ultima possa essere rilasciata prima della originaria scadenza evitando – così – possibili censure di validità tali da riflettersi sul possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

Sempre secondo il TAR adito, quindi, non può essere invocata la “inimputabilità” del ritardo con cui l'ente certificatore ha provveduto a rilasciare la certificazione aggiornata, dato che, dalla documentazione in atti, risultava che l'inoltro della richiesta di rinnovo operasse solo a “cavallo” della data di scadenza per la partecipazione alla gara.

In tale prospettiva, ricade sul concorrente l'onere di richiedere – analogamente per quanto avviene per il sistema SOA (ex art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2000 tuttora in vigore) – il rinnovo della certificazione almeno novanta giorni prima della relativa scadenza e ciò anche in ossequio ai principi di “autoresponsabilità” che impone al concorrente che partecipa ad un gara pubblica di dimostrare un grado di professionalità e di diligenza più alto rispetto alla media.

Pertanto, non potrà invocarsi un eventuale ritardo determinato dall'istruttoria compiuta dall'organismo di certificazione, i cui tempi di rilascio della certificazione aggiornata risultano ben noti agli operatori economici del settore.

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