Esclusione per falso documentale del terzo e concorso colpevole del concorrente

Redazione Scientifica
23 Maggio 2018

Il falso documento proveniente dal terzo - ma che involge l'impegno che la società concorrente, per mezzo del fideiussore, assume nei confronti della Stazione...

Il falso documento proveniente dal terzo - ma che involge l'impegno che la società concorrente, per mezzo del fideiussore, assume nei confronti della Stazione appaltante - presentato in gara come elaborato essenziale, con il concorso colpevole della concorrente, può e deve essere sanzionato con l'esclusione dalla gara: l'esclusione invero è riconducibile alla “presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione” (art. 80, commi 12 e 5, lett. f-bis, del Codice), senza distinzioni tra documenti e dichiarazioni redatti dal concorrente o, nell'interesse di quest'ultimo, da un terzo. Di conseguenza, anche il soccorso istruttorio non è praticabile in entrambi i casi in presenza del falso “non irrilevante” e “colpevole”.

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