Ordine europeo di intercettazione e poteri del Gip
24 Maggio 2018
Quali sono i limiti del sindacato del Gip sull'ordine europeo di intercettazione emesso dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro?
Con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 è stata data attuazione alla direttiva 2014/41/Ue relativa all'ordine europeo d'indagine (Oei), ispirato al principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti in materia di prova, dedicando una espressa disciplina all'assistenza giudiziaria in materia di intercettazione di flussi di comunicazioni o di dati, secondo le linee di principio tracciate dagli artt. 30 e 31 della direttiva 2014/41/Ue. In particolare, per le procedure di esecuzione passiva, la captazione di flussi comunicativi telefonici e telematici disposta da autorità giudiziaria di altro Stato membro può essere attuata nella forma delle intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità italiana (art. 23) ovvero mediante notifica dell'inizio o dello svolgimento in corso dell'operazione di captazione (art. 24). Entrambe le procedure disciplinate dal d.lgs. 108 del 2017 necessitano di un intervento di verifica del giudice, che si diversifica parzialmente. Al riconoscimento dell'ordine di intercettazione emesso dall'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro provvede sempre il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, che, verificata la sussistenza delle “condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno” è tenuto a trasmettere l'ordine d'intercettazione al giudice per le indagini preliminari. Nel caso di richiesta di assistenza per l'esecuzione, dopo aver provveduto al riconoscimento e verificato che siano indicati l'autorità che procede, l'esistenza del titolo che autorizza lo svolgimento delle operazioni con l'indicazione del reato, i dati tecnici necessari al loro svolgimento, la durata dell'intercettazione e i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta (art. 23, comma 2). L'ipotesi “semplificata” di cui all'art. 24 del d.lgs. 108 del 2017 opera, invece, nel caso in cui lo Stato di emissione disponga un ordine di intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato (italiano) quando l'esecuzione sia già attivata in precedenza o la captazione già disposta. In tali casi il procuratore della Repubblica deve provvedere a trasmettere immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notifica dell'avvio delle operazioni proveniente dall'autorità giudiziaria dello Stato parte che procede, consentendo di dare continuità alla attività di intercettazione già in corso. Nessuna particolare formalità viene prevista dalla norma quanto al sindacato del Gip sull'Oei notificato. L'art. 24 prescrive semplicemente che il giudice ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, non sono consentite (comma 2). Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, che deve provvedere a darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente della interruzione delle operazioni e non utilizzabilità a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite (comma 3). Quanto all'oggetto del sindacato giurisdizionale, l'utilizzo della locuzione “condizioni di ammissibilità” presenta una chiara assonanza con i “limiti di ammissibilità” previsti dall'art. 266 c.p.p. e, dunque, impone una verifica circa la riconducibilità del fatto-reato, come astrattamente qualificato o qualificabile alla luce degli indizi descrittivi contenuti nell'ordine (c.d. “elementi evocativi”), nell'elenco delle fattispecie contemplate dalla predetta disposizione processuale (profilo, del resto, comune a quello di cui all'art. 24 del medesimo d.lgs. 108 del 2017). Ove ricorrano tali condizioni, il Gip “rifiuta” l'esecuzione dell'ordine di intercettazione, del quale il procuratore curerà l'immediata comunicazione all'Autorità di emissione. La disciplina, nel circoscrivere la verifica di ammissibilità dell'ordine di intercettazione ai soli presupposti di cui agli artt. 266 e 266-bis c.p.p., sottende un completo affidamento del giudice alle condizioni attestate dall'autorità giudiziaria dello Stato parte procedente circa la sussistenza della gravità indiziaria ex art. 267 c.p.p., non soggette dunque al vaglio giurisdizionale interno. Nel caso di intercettazione senza richiesta di assistenza, secondo le istruzioni diramate dal Ministero della Giustizia con circolare D.A.G. 26-30.10.2017, la “diversa sfumatura” del testo normativo segnala la “minore pregnanza” del controllo istruttorio del giudice nei casi in cui non sia richiesta assistenza per l'esecuzione dell'ordine di intercettazione. La verifica del giudice in tal caso, sempre sulla base dei richiamati elementi evocativi, non investe tutte le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno, ma la sola corrispondenza del titolo di reato per il quale procede l'autorità giudiziaria dello Stato di intercettazione con uno di quelli elencati dall'art. 266 c.p.p. Tuttavia si ammette che la comunicazione del rifiuto possa avere una funzione tendenzialmente propositiva, dovendo contenere l'indicazione dei motivi su cui si fonda il provvedimento negativo ed essere così finalizzata a concedere all'autorità richiedente la possibilità di concordare eventuali modalità alternative di esecuzione. |