Il Consiglio di Stato sull’iscrizione camerale e sui codici ATECO

Redazione Scientifica
22 Maggio 2018

È lo svolgimento dell'attività che dimostra il possesso del requisito dell'idoneità tecnico- professionale, non già l'iscrizione ovvero l'annotazione camerale sopravvenuta...

È lo svolgimento dell'attività che dimostra il possesso del requisito dell'idoneità tecnico- professionale, non già l'iscrizione ovvero l'annotazione camerale sopravvenuta, adempimenti questi ultimi che, come la registrazione, servono solo ad attribuire data certa all'effetto utile.

I Codici ATECORI- integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall'ISTAT- non hanno finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa e non rilevano ai fini dell'attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche. Anche ove il bando richiedesse l'iscrizione alla CIIAA con un particolare Codice ATECO, quest'ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell'attività effettivamente esercitata dall'impresa e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri (si veda parere Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC n. 98 del 5 giugno 2013).

Ciò che rileva allo scopo della partecipazione è il possesso da parte dell'impresa contraente, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato dal bando, della capacità tecnica e della specifica professionalità, necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni affidate e certificate, con effetto ricognitivo, da un'iscrizione alla Camera di Commercio avente un oggetto congruente con quello dell'appalto (Cons. Stato, V, 14 aprile 2015, n. 1874).

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