Testimonianza del minore tramite incidente probatorio: il sistema processuale vigente offre una tutela adeguata
24 Maggio 2018
Il caso. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 117, comma 1, Cost., 3 e 4 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 398, comma 5, e 133 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che il Giudice competente possa ritenere giustificata la mancata comparizione del testimone minorenne e delegare l'esecuzione dell'incidente probatorio al GIP del luogo di residenza del minore stesso, qualora la sua mancata comparizione sia dovuta a situazioni di disagio che ne compromettono il benessere alle quali è possibile ovviare procedendo in tal senso.
Necessario bilanciare la tutela del minore con altri principi costituzionali. Secondo la Corte costituzionale, le censure del giudice a quo «poggiano su una visione eccessiva dell'obbligo dello Stato Italiano di accordare una considerazione preminente all'interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni che lo riguardano e di assicurare il suo benessere». Per affermazione dello stesso rimettente, infatti, nel caso di specie l'esame del minorenne presso il Tribunale di Lecce causerebbe al testimone un disagio non certamente idoneo a incidere sulla sua salute e neanche tale da comportare un «grave sacrificio». In materia, è necessario operare un bilanciamento di valori contrapposti: da un lato la tutela della personalità del minore, obiettivo di sicuro rilievo costituzionale, dall'altro i valori coinvolti nel processo penale, quali quelli espressi dai principi, anch'essi di rilievo costituzionale, del contraddittorio, del diritto di difesa e delle regole sulla competenza territoriale.
Il sistema processuale vigente è adeguato rispetto alla tutela dei minori. Tutto ciò considerato, il bilanciamento di tali valori operato dalla normativa processuale vigente non può essere reputato inadeguato sul versante della protezione del minore, particolarmente in rapporto a procedimenti per reati quale quello di maltrattamenti, oggetto del giudizio a quo. L'esigenza che si pone in materia, osserva la Consulta, non è quella di evitare al minore i disagi inevitabilmente connessi alla prestazione dell'ufficio di testimone ma quella di garantire che la testimonianza venga acquisita in condizioni tali da tutelarne la serenità. In conclusione, la Corte ritiene che il sistema processuale vigente offra al giudice «un ampio e duttile complesso di strumenti di salvaguardia della personalità del minore chiamato a rendere testimonianza a fronte del quale deve escludersi l'asserita necessità costituzionale di introdurre quello ulteriore congegnato dal rimettente». La questione viene, pertanto, dichiarata infondata. |