Notifica della citazione a un indirizzo PEC vecchio e in disuso: nulla la decisione del COA

Redazione scientifica
24 Maggio 2018

Il Consiglio Nazionale Forense si è espresso sulla validità della notifica dell'atto di citazione inviata al vecchio indirizzo PEC di un avvocato che ne aveva già comunicata la sostituzione al COA.

Il caso. Il COA di Genova ha inviato all'indirizzo PEC di un avvocato la comunicazione relativa all'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico a causa del mancato adempimento dei suoi obblighi formativi. La notifica della citazione contenente il capo d'imputazione e l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, tuttavia, era stata effettuata ad un altro indirizzo PEC del legale ormai in disuso e, quindi, l'avvocato non si era presentato all'udienza conclusasi con la sua temporanea sospensione dall'esercizio della professione. L'incolpato, quindi, ha impugnato la decisione con ricorso.

L'indicazione dell'indirizzo PEC è un'elezione di domicilio telematica. Il CNF, considerando quanto disposto dall'art. 16, comma 7, d.l. n. 185/2008, rileva come l'avvocato abbia correttamente informato il COA della variazione del proprio indirizzo PEC e come il nuovo indirizzo sia stato utilizzato dal Consiglio stesso per comunicare l'apertura del procedimento disciplinare.

Pertanto, «poiché è legittimo ritenere che l'indicazione dell'indirizzo PEC corrisponda ad una “elezione di domicilio telematica”», la comunicazione effettuata ad un indirizzo diverso non concretizza la notifica imposta dalla legge, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi non sanati dalla comparizione dell'incolpato.

Né può ritenersi valida l'argomentazione secondo cui l'atto potrebbe comunque essere pervenuto al destinatario in quanto l'indicazione del nuovo indirizzo PEC non attesta l'avvenuta cancellazione del precedente: oltre al fatto che il COA non ha fornito nessuna prova in tal senso deve anche rilevarsi che il precedente indirizzo non corrisponde all'elezione di domicilio indicata dall'avvocato e, pertanto, la notifica si considera non eseguita in mancanza di ricevuta da parte del destinatario.

Per questi motivi, il CNF accoglie il ricorso e dichiara la nullità della decisione impugnata.

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