Alle concessioni demaniali marittime non si applica l'art. 95 c.c.p. sull'indicazione dei costi della manodopera e oneri di sicurezza nell'offerta
25 Maggio 2018
Nella sentenza in commento, il Tar del Lazio è intervenuto affermando la legittimità di procedura indetta dall'amministrazione comunale di Santa Marinella per la concessione di un bene pubblico demaniale ad uso stabilimento balneare e relativo arenile. Per il Collegio, infatti, in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento del relativo contratto (attivo e non passivo) è necessario e sufficiente il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.
In particolare, a giudizio del Collegio per le concessioni di beni pubblici demaniali, non troverebbe applicazione la puntuale disciplina dettata dal d. lgs. n. 50 del 2016 per le concessioni di servizi e lavori pubblici, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività delle previsioni recate dall'art. 95, con l'ulteriore specificazione che anche la disciplina di cui agli artt. 164 e ss. è destinata a trovare applicazione subordinatamente alla sussistenza di specifici presupposti e nei limiti della compatibilità (art. 164, comma 2); Infatti, l'applicazione dell'art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016 sui criteri di aggiudicazione dell'appalto non discenderebbe neanche da “autovincoli” predeterminati dall'amministrazione, tenuto conto della circostanza che la gara è stata indetta ai sensi dell'art. 37 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, mentre è prevista, ai sensi del disciplinare, l'applicazione della disciplina dei contratti pubblici nei limiti della compatibilità delle relative disposizioni.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è risultato essere palesemente infondato, perché a giudizio del Collegio la lex specialis se da un lato faceva espresso riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 45, 48, 80 e 93 del D. lgs. n. 50 del 2016, per contro, nessuna disposizione della stessa ha stabilito l'onere di indicazione nelle offerte dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza né, tanto meno, ha correlato alla mancanza di detta specifica indicazione una ipotesi di esclusione, con conseguente inconfigurabilità dell'automatismo espulsivo preteso dalla ricorrente. |