In Gazzetta ufficiale il decreto sul trattamento dei dati personali in ambito penale

Redazione Scientifica
25 Maggio 2018

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, adottato in attuazione della direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati», è stato pubblicato sulla Gazzetta Uuiciale n. 119 del 24 maggio.

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, adottato in attuazione della direttiva (Ue) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati», è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio.

Come principi generali il decreto prevede che i dati personali debbano essere:

«a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalità determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e) conservati con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;
f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali».

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato una serie di informazioni, in modo gratuito, tempestivo e completo, tra cui i dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati, le finalità del trattamento, la sussistenza del diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento.
Le nuove disposizioni, approvate dal Consiglio dei Ministri n. 84 lo scorso 16 maggio, entreranno in vigore l'8 giugno.

Tratto da dirittoegiustizia.it

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