Procedura negoziata: la scelta della p.a. di non invitare il gestore uscente non necessita di specifica motivazione

Maria Stella Bonomi
24 Maggio 2018

La scelta dell'amministrazione di escludere il gestore uscente dal novero degli operatori invitati alla procedura negoziata non richiede una specifica motivazione. Tale scelta, infatti, non può ritenersi nemmeno latamente sanzionatoria, essendo piuttosto finalizzata a dare piena applicazione ai principi di concorrenza e massima partecipazione alle gare pubbliche.

Il caso. La pronuncia in rassegna risulta di particolare interesse, soffermandosi, tra l'altro, sull'obbligo motivazionale della procedura negoziata.

La stazione appaltante, a fronte di varie proroghe tecniche a favore della società ricorrente, precedente gestore dei servizi integrati, per una durata complessiva di circa un anno e mezzo, optava, ricorrendone i presupposti, per l'avvio di una procedura negoziata in coerenza con il principio di rotazione ex art. 36, d.lgs. n. 50 del 2016, che governa l'aggiudicazione degli appalti.

La decisione dell'amministrazione di indire una procedura negoziata, alla quale non era stata invitata la società ricorrente (gestore uscente), era volta, altresì, ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante e il precedente gestore del servizio, ampliando così le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti.

Il Collegio, anzitutto, aderendo ad una consolidato orientamento giurisprudenziale, rileva che corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell'invito all'affidatario uscente (cfr. Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4125; Cons St., sez. V, 31 dicembre 2017, n. 5854).

Dando seguito a tale orientamento il TAR esclude l'esistenza di un onere di motivare la decisione di non includere il gestore uscente tra gli operatori invitati alla gara, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio. La suddetta esclusione infatti evita il consolidamento di rendite di posizioni in capo all'affidatario uscente, la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni già acquisite durante il pregresso affidamento e, consentendo ad operatori diversi da quelli fino ad allora coinvolti di accedere alle procedure di gara, rispetta il principio di concorrenza e di massima partecipazione.

In conclusione. Il Collegio respinge il ricorso e lo dichiara in parte improcedibile.

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