Riconducibilità della Centrale di Committenza costituita dai Comuni non capoluogo alla Stazione Unica Appaltante ex art. 13, l. n. 136/2010

Redazione Scientifica
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25 Maggio 2018

Mentre i Soggetti Aggregatori sono Centrali di Committenza “qualificate” mediante l'iscrizione nell'elenco compilato dall'ANAC, la Centrale di Committenza costituita dai Comuni non...

Mentre i Soggetti Aggregatori sono Centrali di Committenza “qualificate” mediante l'iscrizione nell'elenco compilato dall'ANAC, la Centrale di Committenza costituita dai Comuni non Capoluogo è riconducibile alla Stazione Unica Appaltante di cui all'art. 13 della l. n. 136/2010 - che dà attuazione all'art. 33 del Codice Appalti del 2006 - come chiarito dall'ANAC con Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 (nonché Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015), che ha in tal modo risolto il problema del rapporto tra le Stazioni Uniche Appaltanti di cui all'art. 13 della citata l. n. 136 del 2010 e i Soggetti Aggregatori previsti dall'art. 9 del d.l. n. 66 del 2014 (conv. in l. n. 89/2014), chiarendo che i due istituti hanno in comune la natura di Centrale di committenza, alla quale, tuttavia, il Soggetto Aggregatore unisce un'ulteriore qualità, consistente nell'abilitazione derivante dalla “qualificazione” conseguita ex lege o previa valutazione e iscrizione nell'elenco ANAC. Tale impostazione ha trovato favorevole seguito nella dottrina, che ha evidenziato che anche il nuovo Codice, seppure senza farvi espresso riferimento, consente ai Comuni non capoluogo di ricorrere alle SUA ex art. 13 (a condizione che siano iscritte nell'AUSA e, in futuro, che conseguano la qualificazione richiesta alle Stazioni Appaltanti), in quanto costituiscono una “species del genus” della Centrale di Committenza (ne discende, nel caso di specie, che dal mancato inserimento della Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini nell'elenco dei Soggetti Aggregatori deriva solo l'incapacità dell'Ente in parola di operare come Soggetto Aggregatore della Domanda, ma non anche la sua incapacità di operare come Centrale di Committenza per l'Unione dei Comuni che ne fanno parte).

Il servizio di illuminazione pubblica non forma oggetto dell'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip.

Il servizio di illuminazione pubblica non forma oggetto dell'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip, neppure ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, relativa alla fornitura di energia, nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico ai sensi dell'art. 153, commi 1-19, del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto l'ambito applicativo della normativa citata riguarda “esclusivamente i contratti aventi ad oggetto la sola fornitura di energia elettrica e non quelli (…) di concessione di lavori e servizi in cui l'oggetto è costituito da attività complessa, con affidamento di servizi/lavori per la gestione integrata del servizio di illuminazione stradale, ivi compresa la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell'impianto con sostituzione dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso, etc..