Tar Toscana sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale
25 Maggio 2018
Il Consiglio di Stato, nell'interpretare le statuizioni contenute nella sentenza Puligienica, ha ritenuto che l'obbligo di esame congiunto del ricorso principale e di quello incidentale sussiste anche nei giudizi relativi a gare nell'ambito delle quali siano state presentate offerte da più di due concorrenti; ciò tuttavia purché le censure dedotte con il ricorso principale siano idonee a caducare l'intera gara ovvero inficino anche la posizione dei rimanenti operatori partecipanti alla procedura competitiva e rimasti estranei al giudizio. Nel caso in cui le censure dedotte con il ricorso principale mirino a dimostrare la non sostenibilità e la scarsa attendibilità dell'offerta economica dell'aggiudicatario e siano perciò riferibili solo al contenuto specifico di tale offerta e non suscettibili di estensione alle altre imprese partecipanti alla gara, l'eventuale accoglimento del ricorso principale non potrebbe comunque indurre l'amministrazione a rivedere la posizione degli altri operatori e ad annullare in autotutela l'intera procedura. In questa ipotesi deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale dato che la sua eventuale fondatezza determinerebbe l'improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale non essendo quest'ultimo idoneo a caducare l'intera gara né a rimetterne in discussione gli esiti con riferimento ai concorrenti rimasti estranei al giudizio. |