Immediata impugnabilità dell’atto con cui la Stazione Appaltante conclude la fase di selezione di una proposta nel procedimento di project financing

Redazione Scientifica
29 Maggio 2018

Nel procedimento di project financing, l'atto con il quale la Stazione Appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente...

Immediata impugnabilità. Nel procedimento di project financing, l'atto con il quale la Stazione Appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica, in quanto la scelta della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità tecnica della proposta, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo.

Il termine per la valutazione di fattibilità della proposta. Il termine perentorio prescritto dall'art. 183 comma 15 d.lgs. n. 50 del 2016 per la valutazione della fattibilità della proposta risulta, comunque, fissato a garanzia e in favore del soggetto presentatore della proposta stessa, al fine di sollecitare l'Amministrazione ad un esame tempestivo dei progetti ricevuti e non a sfavore del proponente, così da far decadere la sua proposta in caso di scadenza (similmente alla fissazione della durata dell'effetto vincolante dell'offerta nelle gare pubbliche, prevista al comma 4 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, “per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”, anch'essa stabilita a tutela e non a pregiudizio del concorrente che ha formulato l'offerta).

Inapplicabilità delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 alla fase preliminare di individuazione del promotore nell'ambito di un procedimento di proiect financing. La fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore (nel caso di specie, da individuare tra due proponenti un intervento assai simile).

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