Intercettazione di colloqui avvenuti all'estero a bordo di autovettura con microspia installata in territorio nazionale

29 Maggio 2018

È utilizzabile l'intercettazione di colloqui avvenuti all'estero a bordo di un'autovettura nella quale, nel territorio nazionale, era stata installata una microspia? In via generale deve evidenziarsi che la disciplina relativa alla attività di intercettazione ...

È utilizzabile l'intercettazione di colloqui avvenuti all'estero a bordo di un'autovettura nella quale, nel territorio nazionale, era stata installata una microspia?

In via generale deve evidenziarsi che la disciplina relativa alla attività di intercettazione di conversazione tra presenti che hanno esecuzione in territorio estero non è stata innovata dal d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 con il quale si è data attuazione alla direttiva 2014/41/Ue in tema di ordine europeo di indagine. Tali attività di captazione, ove eseguite sul territorio estero, sono escluse dall'ambito di operatività della direttiva ed anche delle disposizioni della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio del 2000 (MAP), attuata con il decreto legislativo 5 aprile 2017 n. 52. È richiesta, dunque, una formale richiesta di assistenza giudiziaria allo Stato nel quale deve essere eseguita l'attività d captazione delle conversazioni tra presenti, con la forma della rogatoria internazionale.

Nondimeno, il requisito della territorialità dello Stato procedente viene fatto salvo quando l'intercettazione di comunicazioni tra presenti sia eseguita a bordo di una autovettura all'interno della quale si svolge l'attività di captazione, con una microspia installata nel territorio nazionale. In tale caso non è richiesta l'attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero e ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate. (Cass. n. 51034/2016; n. 8588/2008).

Né l'autorità giudiziaria italiana che procede all'attività di captazione è obbligata a dare immediata informazione delle operazioni in corso all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il soggetto intercettato, non trovando applicazione la disciplina prevista dagli artt. 43 e 44 del citato d.lgs. 108 del 2017 in tema di ordine europeo di intercettazione.

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