Immediata impugnabilità, nel procedimento di project financing, dell’atto conclusivo della fase di selezione della proposta

29 Maggio 2018

Nel procedimento di project financing, l'atto con il quale la Stazione Appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.

Il caso. Il RTI ricorrente, aspirante promotore di un project financing ex art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, impugnava la delibera con cui la stazione appaltante dichiarava di interesse pubblico la proposta presentata da un diverso operatore economico e ne approvava il progetto di fattibilità che avrebbe dovuto essere posto a base della gara da indire per la scelta del concessionario. Avverso l'atto in parola venivano dedotti plurimi motivi di gravame, essenzialmente afferenti alle modalità di conduzione da parte della p.a. della fase preliminare di individuazione del promotore.

La questione. Il Tar, chiamato a pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, ha rilevato che nel procedimento di project financing, la scelta della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità tecnica della proposta, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo; conseguentemente “l'atto con il quale la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica”.

Nel merito il ricorso è stato rigettato: il giudice ha osservato che la fase preliminare di individuazione del promotore ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo tesa alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore; non trovano quindi applicazione a tale segmento procedurale i principi e le regole stabilite dalla legge per le procedure di scelta del contraente.

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