È inapplicabile il rito “super-accelerato” in caso di contestazione dell’ammissibilità dell’offerta tecnica
29 Maggio 2018
Il caso. Il ricorrente impugnava l'aggiudicazione di una procedura aperta per un l'affidamento di un appalto dei lavori, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con il primo motivo di gravame, l'operatore economico deduceva che l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in quanto l'offerta tecnica era stata sottoscritta da un soggetto privo della competenza professionale richieste dalla lex specialis. La Stazione Appaltante si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, per omessa impugnazione dell'ammissione dell'aggiudicataria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla procedura sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis c.p.a.
La questione. L'art. 120, comma 2-bis c.p.a. stabilisce l'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa; la stessa norma articola al comma 6-bis il rito (c.d. “super-accelerato”) applicabile alle predette impugnazioni. Nella fattispecie sottoposta alla cognizione del Tar la prima censura del ricorrente atteneva ad un profilo di ammissibilità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria: il giudice ha ritenuto che il rito c.d. super-accelerato si applica esclusivamente ai gravami avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, determinati dalla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; il rito in commento, viceversa, non trova applicazione in caso di carenze relative all'offerta tecnica.
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